Il 13 giugno sono stati pubblicati in G.U. i due decreti disciplinanti la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà, di cui all’art. 1 comma 857, lettera d) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, rivolta agli obbligazionisti azzerati delle quattro banche risolte (Carife, Carichieti, Etruria e Banca Marche) (cfr. contenuti correlati).
Tale procedura arbitrale rappresenta la modalità, alternativa all’istanza di indennizzo forfettario, di accesso al Fondo di solidarietà (istituito con la legge del 28 dicembre 2015 n. 208) per l’erogazione delle prestazioni di ristoro ai soggetti che, alla data del 22 novembre 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati.
L’art. 1, commi da 857 a 860 della legge di Stabilità 2016 prevedeva infatti che gli investitori coinvolti dai provvedimenti di risoluzione potessero accedere al rimborso secondo due modalità alternative tra loro:
a) l’indennizzo forfettario o,
b) la procedura arbitrale.
Era quindi previsto che la presentazione dell’istanza di indennizzo precludesse e rendesse improcedibile la procedura arbitrale.
a) L’indennizzo forfettario
I termini per la presentazione dell’istanza di indennizzo forfettario sono scaduti lo scorso 31 maggio.
La procedura di indennizzo forfettario presupponeva che le obbligazioni azzerate fossero state acquistate, nell’ambito di un rapporto negoziale diretto con la banca risolta, prima del 12 giugno 2014 (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie (2014/59/UE -BRRD) e che l’investitore avesse un patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2015 di valore inferiore a € 100.000,00 o, in alternativa, un reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2014 inferiore ad € 35.000,00 (art. 9, comma 1 del Decreto legge).
Gli investitori che, risultando privi di tali requisiti, non hanno potuto accedere all’indennizzo forfettario, possono invece accedere alla procedura arbitrale.
b) La procedura arbitrale
Il primo decreto, n. 82 del 28 aprile 2017, riguarda le modalità di nomina degli arbitri, l’organizzazione ed il funzionamento del collegio arbitrale.
Il Collegio arbitrale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è formato da un presidente, nella persona del Presidente dell’Autorità nazionale anti corruzione o da un suo delegato, e da due componenti, scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’economia e delle finanze tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità nonché tra i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato collocati in quiescenza non anteriormente al 31 dicembre 2013.
È altresì prevista la costituzione di ulteriori collegi qualora il numero dei ricorsi pervenuti lo renda necessario. In tal caso, la distribuzione dei procedimenti tra i singoli collegi avverrà in ragione dell’omogeneità oggettiva o soggettiva dei ricorsi o, ancora, della banca emittente tali obbligazioni azzerate.
Al fine di rendere omogeneal’applicazione degli indici e degli elementi di valutazione della sussistenza delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza dal TUF (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati, la Camera arbitrale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto (28.6.2017), elaborerà delle linee guida.
La copertura dei costi del procedimento è a carico del FITD.
Il secondo decreto, n. 83 del 9 maggio 2017, disciplina la procedura di accesso al fondo, modalità e condizioni.
La procedura arbitrale tramite la quale si accede al Fondo di solidarietà ed alle relative prestazioni, è rivolta all’investitore (e per tale si intende la persona fisica, l’imprenditore individuale anche agricolo, il coltivatore diretto) o al suo successore mortis causa nonché al coniuge, al convivente more uxorio, ai parenti entro il secondo grado dell’investitore che siano divenuti titolari delle obbligazioni subordinate azzerate, a seguito di trasferimento per atto tra vivi.
L’obbligazione deve essere stata acquistata nell’ambito di un rapporto diretto con la banca in liquidazione; non possono, pertanto, accedere a questa procedura gli investitori che abbiano acquistato i titoli azzerati da altri intermediari.
Il ristoro del pregiudizio subito dall’investitore presuppone la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza dal TUF (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati.
Il Fondo, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto (avvenuta il 13.6.2017), propone agli obbligazionisti nelle forme dell’offerta al pubblico, la “facoltà di determinazione delle prestazioni” (art. 3) ossia la modalità di ristoro del pregiudizio subito, in ragione della violazione dei suddetti obblighi.
Entro i successivi 4 mesi, l’investitore a pena di decadenza, deve presentare il ricorso al Collegio Arbitrale.
Dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale l’investitore ha nella sostanza 5 mesi a disposizione per presentare la richiesta, pena, si sottolinea, la perdita del diritto.
Considerato che qualora l’investitore non abbia già disposizione tutta la documentazione, è necessario richiederla alla banca e, ai sensi dell’art. 119 TUB, quest’ultima può provvedere mei successivi 90 giorni, è opportuno che l’investitore si attivi da subito.
Il ricorso deve essere redatto esclusivamente utilizzando il modulo che sarà reso disponibile sul sito della Camera Arbitrale e dovrà essere presentato in via telematica mediante posta certifica o su supporto cartaceo unitamente a tutta la documentazione necessaria a dimostrale la violazione degli obblighi informativi; dovrà contenere oltre ai dati relativi all’investitore e all’investimento, le informazioni necessarie e le circostanze a fondamento della pretesa di ristoro.
In sintesi, il procedimento si svolgerà secondo le seguenti modalità: presentato il ricorso, verrà formato un fascicolo informatico del procedimento dalla segreteria del Collegio arbitrale; il Fondo potrà presentare memorie e documenti a difesa chiedendo sia alla nuova sia alla vecchia banca le informazioni necessarie e i documenti rilevanti per l’esercizio della difesa, che saranno comunicati all’investitore; non sono ammesse prove diverse da quelle scritte (le parti possono produrre, sotto la loro responsabilità, dichiarazioni scritte rese da terzi, capaci di testimoniare) ed il Collegio può valutare la necessità di procedere alla loro audizione qualora sia indispensabile ai fini della decisione; il Collegio fisserà la data della seduta destinata alla trattazione ed eventuale decisione della controversia. Il lodo dovrà essere pronunciato entro 120 giorni dalla assegnazione del ricorso al Collegio, termine prorogabile di ulteriori 90 giorni, per motivate esigenze e potrà prevedere un ristoro fino al massimo corrispondente all’intera perdita subita dall’investitore al netto di oneri e spese e di differenziale di rendimento (ossia differenza tra il rendimento di tali strumenti ed il rendimento di mercato dei Buoni del Tesoro poliennali).
L’investitore potrà adire l’autorità giudiziaria ordinaria qualora sia insoddisfatto dell’esito della procedura.
Qualora però l’investitore avesse già avviato una causa e la avviasse nel corso della procedura arbitrale, ciò sarà causa di improcedibilità del ricorso.