La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, chiarisce ancora una volta la differenza tra affidamento concesso nel contesto di un contratto di apertura di credito in conto corrente e il c.d. “castelletto di sconto”, in particolar modo ai fini dell’azione revocatoria ex art. 67, c. 2, l.fall. avente ad oggetto rimesse bancarie in conto corrente.
Nello specifico il motivo di ricorso oggetto di pronuncia era volto ad affermare la sostanziale “unicità” del fido concesso ai sensi del contratto di apertura di credito e il plafond del castelletto di sconto, così da considerare in modo unitario la soglia di c.d. “affidato” e dimostrare il mancato sconfinamento e, pertanto, la mancata riduzione in modo consistente e durevole della posizione debitoria a seguito delle rimesse. Tale circostanza, come noto, è assunta dalla giurisprudenza quale presupposto per l’esercizio dell’azione revocatoria nei confronti di rimesse bancarie in conto corrente.
Sul punto la Corte di Cassazione, aderendo al proprio consolidato orientamento, ha affermato che “in tema di revocatoria fallimentare, e in caso di castelletto di sconto o fido per smobilizzo crediti, non sussiste la c.d. copertura di un conto corrente bancario, in quanto essi, a differenza del contratto di apertura di credito, non attribuiscono al cliente la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono solo fonte, per l’istituto di credito, dell’obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l’affidato presenterà: sicché, ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria, le rimesse effettuate su tale conto dal cliente hanno carattere solutorio ove, nel corso del rapporto, il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito”.