In merito al ricorso tributario presentato per l’annullamento dell’avviso di accertamento dell’esistenza di maggiori redditi, non dichiarati dal contribuente, si rileva che il dettato normativo del D.P.R. n. 600/73, art. 38, onera il contribuente a dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente sia rappresentato in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, la cui entità e la cui durata nel possesso devono risultare da idonea documentazione. Tale onere probatorio può essere costituito dalla documentazione bancaria che, in quanto estratto di scrittura contabile, fornisce indicazioni sull’entità dei redditi, sulle date dei movimenti e sull’eventuale addebito di assegni, e rientra, pertanto, nell’ambito della “documentazione idonea” la cui esibizione è in grado di superare la presunzione di maggior reddito.
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