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La gestione dell’anticorruzione in Banca d’Italia

17 Ottobre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato l’intervento di Gian Luca Trequattrini Funzionario Generale della Banca d’Italia Responsabile per l’etica e la prevenzione della corruzione sulle funzioni svolte da Banca d’Italia nell’ambito dell’anticorruzione.

Per prima cosa Banca d’Italia ha costituito un’unità organizzativa dedicata all’anticorruzione, collocata in una posizione di totale ed effettiva autonomia rispetto a tutte le altre funzioni della Banca; questa unità è affidata alla supervisione del Revisore Generale e, per suo tramite, risponde al Direttorio.

Tale struttura è affidata alla responsabilità del Revisore Generale.

Questa attività di assessment, che si avvale della base dati e delle metodologie di indagine proprie dell’internal audit, viene condotta sottoponendo periodicamente i Dipartimenti della Banca a una verifica dei relativi processi di lavoro per monitorarne l’esposizione ai rischi corruttivi e individuare gli appropriati strumenti di mitigazione.

Fra le misure di anticorruzione “soggettiva”, evidenzia Trequattrini, si annovera da alcuni anni l’uso del whistleblowing.

La legge prevede, a tutela dell’integrità dell’amministrazione, che il dipendente pubblico possa segnalare al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione, “condotte illecite” di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro.

Le “condotte illecite” non sono solo quelle che danno luogo a reati, ma anche quelle che producono sprechi, ritardi nelle procedure amministrative, opacità nei processi di assunzione.

Il whistleblower è assistito da particolari protezioni, che vengono però meno in alcuni casi: per esempio, quando sia accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione.

Nell’esperienza della Banca d’Italia, continua Trequattrini, si è rivelata determinante la contiguità della funzione anticorruzione con la Revisione interna, della quale le poche procedure avviate e concluse hanno mutuato approccio metodologico, strumenti d’indagine e tecniche di analisi.

Le istruttorie sono condotte valutando accuratamente la veridicità delle segnalazioni, svolgendo approfondimenti anche con richiesta di informazioni, esaminando tutta la documentazione inerente; sono vagliati con scrupolosa attenzione i profili strettamente personali delle segnalazioni, al fine di accertare l’eventuale presenza di specifici interessi attinenti al rapporto di lavoro (in quanto tali, estranei al perimetro del whistleblowing).

L’esito delle istruttorie è portato a conoscenza dei segnalanti, nel rispetto delle procedure disposte dalla normativa.

Di cosa si parla in questo articolo
Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
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