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Ai fini dell’esperimento dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. il creditore è tenuto ad individuare fin da subito nell’atto di citazione “la specifica ragione di credito che ritiene essere pregiudicata nella garanzia generica dall’atto dispositivo” posto in essere dal debitore, non essendo la suddetta azione posta a tutela di tutti i crediti -anche eventualmente sopravvenuti- sussistenti nel patrimonio del creditore al momento della pronuncia della relativa sentenza. Pertanto la identificabilità del credito è requisito essenziale della domanda da cui non si può prescindere per l’accesso alla tutela giudiziale apprestata dalla revocatoria ordinaria.
Non si può dunque tenere conto delle ragioni di credito non dedotte con l’atto introduttivo del giudizio ma emerse solo successivamente giacché – come noto – non è richiesta, ai fini dell’azione revocatoria, né la certezza, né la liquidità e né l’esigibilità del credito stesso, potendo il creditore agire persino per un credito incerto, litigioso e puramente eventuale che deve, per questo, essere dedotto fin da subito e non solo successivamente, quando acquista certezza.
Nel caso di specie è stata censurata la sentenza di appello nella parte in cui aveva individuato, relativamente all’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., il credito vantato dal Fallimento non solo nella ragione di credito posta originalmente a fondamento della domanda ma anche in un credito risarcitorio (conseguente all’azione di responsabilità già promossa nei confronti degli amministratori) non indicato inizialmente fra i crediti per cui la Curatela aveva agito, e su cui era stata pronunciata sentenza di condanna nelle more del giudizio.