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Attualità

La IV Direttiva Antiriciclaggio è legge: le principali novità contenute nel D.lgs. n. 90/2017

21 Giugno 2017

Avv. Matteo Catenacci, Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati

Di cosa si parla in questo articolo

In attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. "IV Direttiva Antiriciclaggio"), il 19 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, recante modifiche alla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (cfr. contenuti correlati).

Di seguito si illustrano le principali novità contenute nel testo definitivo licenziato dal Governo rispetto alla bozza preliminare sottoposta all’esame del Parlamento lo scorso 24 febbraio.

Le norme indicate si riferiscono al nuovo D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Persone politicamente esposte (PEPs)

È stato ampliato il perimetro delle PEPs (art. 1, co. 2, lett. dd), che ricomprende anche:

  • gli assessori regionali;
  • i Sindaci di città metropolitane;
  • i Sindaci di comuni con popolazione non inferiore a 15 mila abitanti;
  • i parlamentari europei;
  • gli esponenti di imprese controllate, anche indirettamente, in misura prevalente o totalitaria da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15 mila abitanti;
  • i direttori generali di ASL e di aziende ospedaliere, di aziende ospedaliere universitarie e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.

Adeguata verifica della clientela

Nell’art. 17, co. 6, è stato previsto che l’obbligo di adeguata verifica della clientela per operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, nella prestazione di servizi di pagamento e nell’emissione e distribuzione di moneta elettronica, è limitato alle operazioni occasionali effettuate dalle banche, da Poste Italiane, dagli istituti di pagamento e dagli IMEL tramite agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco ex art. 128-quater TUB ovvero tramite soggetti convenzionati ed altri agenti.

Con riferimento al contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela, è stato precisato che l’acquisizione di ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, nonché la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, debbano avvenire sulla base di informazioni “acquisite o possedute in ragione dell’esercizio dell’attività” (art. 18, co. 1, lett. c) e d).

Con riferimento alle modalità di adeguata verifica da parte di terzi, è stato specificato che il terzo deve provvedervi “direttamente” (art. 27, co. 1).

Obblighi di conservazione

I soggetti eroganti micro-credito ex art. 111 TUB e i confidi e gli altri soggetti di cui all’art. 112 TUB sono stati esonerati dall’obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF (art. 33, co. 1).

Segnalazione delle operazioni sospette

All’art. 35, co. 2, è stata eliminata la previsione secondo cui la segnalazione si considera tardiva (i) ove effettuata, nonostante la preesistenza degli elementi di sospetto, solo successivamente all’avvio di attività ispettive presso il soggetto obbligato, da parte delle autorità, e (ii) comunque ove effettuata decorsi 30 giorni dal compimento dell’operazione sospetta.

Sanzioni penali

È stata prevista la sanzione penale della reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro anche nei confronti di chi, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica, in occasione dell’adempimento dei predetti obblighi, “utilizza” dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione (art. 55, co. 1).

Sanzioni amministrative

È stata fissata in 2.000 euro (anziché da 3.000 a 50.000 euro) l’entità della sanzione per i soggetti obbligati che violino gli obblighi di adeguata verifica e di astensione (art. 56) o degli obblighi di conservazione (art. 57). Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, è applicata la sanzione da 2.500 a 50.000 euro (anziché nella misura del triplo).

Con riferimento all’inosservanza dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (art. 58):

  • è stata modificata a 3.000 euro l’entità della sanzione;
  • nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, è applicata la sanzione da 30.000 a 300.000 euro, ulteriormente aumentata nei casi in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producano un vantaggio economico (nel caso in cui il vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non inferiore a 450.000 euro, la sanzione è elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio; nel caso in cui il vantaggio non sia determinato o determinabile, la sanzione è elevata fino ad 1 milione di euro);
  • è stata eliminata la sanzione per i casi di tardiva segnalazione;
  • è stato limitato il perimetro soggettivo di applicazione della sanzione di cui all’art. 58, co. 1, con riguardo al personale degli intermediari bancari e finanziari e delle società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell’albo ex art. 106 TUB, che sia “tenuto alla comunicazione o alla segnalazione”, e segnatamente:
    – il responsabile della dipendenza, dell’ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell’intermediario o del soggetto cui compete l’amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela, cui spetta l’obbligo di comunicare, senza ritardo, le operazioni sospette al titolare della competente funzione o al legale rappresentante o ad altro soggetto all’uopo delegato;
    – il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all’uopo delegato dell’intermediario mandante o di riferimento, o il responsabile del punto di contatto centrale, cui spetta l’obbligo di esaminare le segnalazioni pervenute e, qualora le ritenga fondate, trasmetterle alla UIF, prive del nominativo del segnalante;
  • è stato abbassato il massimo edittale (da 200.000 a 50.000 euro) della sanzione per i soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell’operazione sospetta, disposto dalla UIF.

Sono state declinate le modalità per determinare la gravità della violazione:

  • intensità e grado dell’elemento soggettivo;
  • grado di collaborazione con le autorità;
  • rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto;
  • reiterazione e diffusione dei comportamenti.

Con riferimento agli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati, è stata eliminata la sanzione per i casi di tardiva comunicazione (art. 59).

Con riferimento alla sanzione specifica per soggetti obbligati vigilati (art. 62), è stato specificato che la responsabilità degli intermediari bancari e finanziari deve essere “esclusiva o concorrente”. È stata prevista la sanzione di cui all’art. 62 anche in caso di mancata istituzione del punto di contatto centrale da parte dei prestatori di servizi di pagamento e degli IMEL aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti sul territorio italiano senza succursale, avvalendosi di soggetti convenzionati ed agenti.

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