La legge 12 agosto 2016, n. 170 (cfr. contenuti correlati), delega al Governo il recepimento di talune direttive europee, elencate agli allegati A e B della medesima legge (c.d. Legge di Delegazione Europea 2015), e di altri atti dell’Unione Europea.
Per quanto qui maggiormente interessa, si segnalano le deleghe al Governo contenute agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della Legge di Delegazione Europea 2015.
In particolare, infatti, l’art. 10 prevede la delega per l’adozione, entro 12 mesi, di uno o più decreti legislativi per l’attuazione della raccomandazione del Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (CERS) del 22 dicembre 2011 relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali. In particolare, si segnala la delega a istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali, privo di personalità giuridica, che funga da autorità indipendente per la conduzione di tali politiche. A tale Comitato partecipano la Banca d’Italia (che ha ruolo guida nelle politiche macroprudenziali), la CONSOB, l’IVASS e il COVIP; alle sedute del Comitato assistono inoltre il MEF e l’AGCM. Al Comitato vengono attribuite: (i) le funzioni, i poteri, gli strumenti e i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee; (ii) il potere di indirizzare raccomandazioni a CONSOB, IVASS e COVIP, e di richiedere loro dati e informazioni; (iii) il potere di inviare comunicazioni a Parlamento e Governo; e (iv) il potere di acquisire informazioni da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria, tramite CONSOB, IVASS, COVIP ed eventualmente Banca d’Italia; tali soggetti privati, qualora non ottemperanti, saranno soggetti a sanzioni pecuniarie amministrative.
Ai sensi dell’art. 11 della Legge di Delegazione Europea 2015, è prevista poi la delega al Governo per l’adozione, entro 12 mesi, di un decreto legislativo di adeguamento del quadro normativo vigente, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 751/2015 in materia di commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Il decreto legislativo deve assicurare la corretta e integrale applicazione di tale regolamento e realizzarne il coordinamento con le altre disposizioni vigenti. Inoltre, il Governo deve: (i) prevedere un sistema di sanzioni amministrative, proporzionate ma efficaci, per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo; (ii) stabilire l’entità di tali sanzioni amministrative, che non devono superare determinati ammontari, e (ii) prevedere delle procedure di reclamo e risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento (anche avvalendosi di procedure e organismi già esistenti).
L’art. 12 contiene invece la delega all’adozione, entro 12 mesi, di un decreto legislativo recante l’attuazione della Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Il Governo dovrà modificare e integrare la normativa vigente, e in particolar modo il Testo Unico Bancario, con l’obiettivo di: (i) favorire l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, e (ii) promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento. Rilevante è che il servizio di disposizione di ordini di pagamento e il servizio di informazione sui conti saranno assoggettati alla riserva prevista per la prestazione di servizi di pagamento; i due servizi dovranno poi essere ben distinti sotto il profilo della responsabilità dei relativi prestatori, in modo tale che ciascuno sia responsabile solo per la parte di servizio sotto il proprio controllo. Per consentire ciò, saranno attribuiti alla Banca d’Italia poteri di vigilanza e di indagine; la stessa sarà inoltre autorità competente a; (i) specificare le regole che disciplinano l’accesso degli istituti di pagamento ai conti detenuti presso banche; (ii) disciplinare la prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento, anche al fine dell’autorizzazione all’attività e del successivo controllo; e (iii) disciplinare la prestazione del servizio di informazione sui conti, anche al fine della registrazione e del successivo controllo. Inoltre, l’AGCM sarà competente a verificare il rispetto del divieto del diritto del beneficiario a imporre spese, e potrà applicare le relative sanzioni. Saranno infine previste le opportune sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2366, oltre che le necessarie disposizioni transitorie.
La Legge di Delegazione Europea 2015 prevede poi all’articolo 13 la delega all’adozione, entro 12 mesi, di un decreto legislativo che adegui la normativa italiana alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/760 in materia di fondi di investimento europei a lungo termine (cosiddetti ELTIF). In particolare, dovranno essere apportate modifiche al Testo Unico della Finanza attribuendo alla Banca d’Italia e alla CONSOB poteri di vigilanza e di indagine, oltre al potere di attribuire sanzioni pecuniarie amministrative, efficaci e proporzionate. Infine, dovrà essere modificata la normativa vigente per migliorarne il coordinamento, assicurando un’appropriata protezione dell’investitore e la tutela della stabilità finanziaria.
L’articolo 14 prevede deleghe al Governo per l’attuazione della Direttiva 2014/92/UE in materia di comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, di trasferimento del conto di pagamento e di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. Il Governo dovrà quindi apportare modifiche alla normativa italiana vigente, con riferimento anche al Testo Unico Bancario, per adeguarla a tale Direttiva. Inoltre si segnala che: (i) sono previste modifiche al “documento informativo sulle spese” e al “riepilogo delle spese”, documenti già previsti da altre direttive; (ii) la Banca d’Italia sarà autorità amministrativa competente con poteri di vigilanza e indagine in materia; e (iii) sono previste linee guida precise per le modifiche alla normativa sul trasferimento del conto di pagamento, con attenzione alla tutela dei consumatori.
L’ultima disposizione della Legge di Delegazione Europea 2015 particolarmente rilevante ai fini di questa analisi è l’art. 15: ilGoverno è infatti delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per: (i) dare attuazione alla Direttiva (UE) 2015/849 in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e (ii) adeguare il quadro normativo italiano alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il precedente Regolamento (CE) n. 1781/2006. La delega prevede l’attribuzione al Comitato di Sicurezza Finanziaria del ruolo di organismo preposto all’analisi dei rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo e delle strategie per farvi fronte. La delega prevede inoltre, in modo molto dettagliato, le modifiche alla normativa vigente, tenendo conto in particolare dei seguenti profili: riservatezza, accesso alle informazioni, poteri alle autorità di vigilanza, enti fiduciari quali il trust, e sanzioni.
Inoltre, a conclusione di quanto sopra, all’art. 2, al Governo è delegata l’adozione, entro 2 anni, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in norme europee (direttive attuate mediante regolamenti o atti amministrativi, ovvero regolamenti pubblicati) per le quali tali sanzioni non siano già previste. Questa disposizione, analoga a quella delle precedenti leggi di delegazione europea, fa sì che le sanzioni per violazioni di tali norme siano previste nell’ordinamento italiano con legge di rango primario.