Con la sentenza del 24 settembre 2024, il Tribunale di Padova (Dott. Stocco), nell’ambito del contenzioso relativo alle cartolarizzazioni di crediti a soggetti non iscritti all’albo ex art. 106 TUB, ha rigettato l’opposizione con cui il fideiussore eccepiva il difetto di legittimazione attiva della mandataria (special servicer), in adesione alla recente indirizzo della Cassazione n. 7243/2024.
Il Tribunale ha infatti richiamato la giurisprudenza della Cassazione secondo cui «Il conferimento dell’incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell’albo di cui all’art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità in quanto l’art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all’autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l’omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici» (Cass. 7243/2024).
La mandataria della controparte aveva richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di un credito residuo derivante dal mancato pagamento di alcune rate di un mutuo ipotecario sottoscritto dal debitore principale.
Tale mutuo era stato poi ceduto alla controparte per effetto di una operazione di cartolarizzazione.
In particolare, l’opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva della mandataria della controparte per violazione dell’art. 115 TULPS, che richiede l’autorizzazione del questore per l’attività di recupero stragiudiziale di crediti per conto terzi, e dell’art. 2, comma 6, della legge 130/1999 in materia di cartolarizzazioni, per la mancata iscrizione nell’albo dei soggetti autorizzati alla riscossione dei crediti ai sensi dell’art. 106 TUB.
Il Tribunale ha ritenuto non fondata la doglianza in quanto l’art. 115 TULPS prevede l’autorizzazione solo per l’attività di recupero crediti stragiudiziale e non, come nel caso di specie, per l’attività di recupero crediti in via giudiziale in forza di apposita procura.
Inoltre, quanto alla disciplina del TUB, il Tribunale ha ritenuto la condotta legittima in quanto il soggetto avrebbe agito come special servicer delegato dal soggetto master servicer (ossia il soggetto iscritto all’albo ex art. 106 TUB) allo svolgimento di attività strettamente operative.