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Attualità

La legittimità del mutuo con ammortamento alla francese dopo la sentenza delle Sezioni Unite

17 Giugno 2024

Paola Desideri Zanardelli, AndPartners Tax and Law Firm

Marta Moretta, AndPartners Tax and Law Firm

Di cosa si parla in questo articolo

Il presente contributo affronta gli esiti cui le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 15130 del 29 maggio 2024, sono pervenute, escludendo, anche sotto il profilo della trasparenza bancaria, la sanzione della nullità di un contratto di mutuo a tasso fisso, a cui risulti allegato un piano di ammortamento, ma in cui non sia indicato il regime di capitalizzazione composto degli interessi passivi e non sia esplicitata la modalità di ammortamento alla francese.


I principi di diritto sanciti dal Collegio offrono spunti di riflessione in relazione al rapporto mutuante/mutuatario, per quanto concerne gli obblighi informativi degli istituti di credito nei confronti del cliente e, dal lato del consumatore, in merito alla consapevolezza dello stesso nell’applicazione da parte della banca di una formula di matematica finanziaria, quale è il sistema di ammortamento alla francese.

1. Dall’ordinanza del Tribunale di Salerno al rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.

Con ordinanza del 19 luglio 2023, il Tribunale di Salerno disponeva la sospensione di una causa nell’ambito della quale parte attrice aveva chiesto alla Banca il rimborso dei maggiori interessi indebitamente riscossi” sul contratto di mutuo ipotecario e la rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo “B.O.T.” (art. 117, comma 7, T.U.B.).

Il giudice di merito, quindi, ravvisando gli estremi di cui all’art. 363 bis c.p.c., rimetteva alla Corte di Cassazione la questione “esclusivamente di diritto” e le sue possibili ricostruzioni interpretative, che saranno indicate nel prosieguo.

Con decreto del 23 settembre 2023, la Prima Presidente ammetteva il suddetto rinvionon apparendo, la questione posta, e salvi ulteriori approfondimenti da parte del Collegio, assorbita da una ragione più liquida, che consenta di decidere la controversia a prescindere dalla questione controversa”.

In sostanza, alla Suprema Corte a Sezioni Unite veniva chiesto se un mutuo a tasso fisso con esplicita previsione di TAN (tasso annuo nominale) e con piano di ammortamento allegato al contratto, ma che non indichi in modo esplicito il regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori e la modalità di ammortamento alla francese, possa ritenersi viziato, ai sensi degli artt. 1346, 1418 comma 2 c.c. e in virtù dell’art. 117 commi 4 e 7 T.U.B.

2. Gli orientamenti contrapposti

Secondo un primo filone interpretativo (Cassazione Civile, n. 13888 del 19/05/2023) il mutuo non è viziato – neanche sotto il profilo della trasparenza – se non esplicita il regime di capitalizzazione composto degli interessi.

Ciò in quanto la trasparenza sarebbe assicurata dalla lettura delle condizioni contrattuali ed economiche concordate tra le parti, che permetterebbero la comprensione della formula di matematica finanziaria applicata, implicita nel piano di ammortamento.

Secondo una diversa interpretazione, il regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori nel contratto di mutuo bancario deve essere indicato per iscritto in modo chiaro, inequivocabile, comprensibile. Solo così sarebbe chiaro che l’interesse, sommato alla sorte capitale, produce a sua volta interessi (artt. 1283 c.c. e 3 della Delibera C.I.C.R. del 9/2/2000), generando un ulteriore prezzo del denaro mutuato e incidendo sul suo costo complessivo (Cassazione Civile, n. 17110 del 26/06/2019; Cassazione Civile, n. 16907 del 25/06/2019).

3. L’approccio adottato dalle Sezioni Unite: le regulae iuris

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 15130 depositata il 29 maggio 2024, dopo aver analizzato le caratteristiche del contratto di mutuo oggetto del contendere, hanno evidenziato che nel piano di ammortamento allegato al contratto erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la suddivisione della quota per capitale e per interessi, il che avrebbe consentito al consumatore di ottenere, tramite sommatoria, la somma totale da rimborsare, in conformità con le disposizioni della Banca d’Italia del 29 luglio 2009.

Come noto, il contratto in base alla definizione che ne dà il Codice civile deve avere – pena la nullità – un oggetto possibile, lecito, determinato o determinabile. La violazione di tali elementi, nonché la mancanza di altri elementi essenziali o la illiceità che lo può colpire sono sanzionati con la nullità.

La nullità, non va dimenticato, è un rimedio di carattere eccezionale che, quindi, necessita di una previsione espressa e va richiamato, dunque, tra le altre ipotesi di legge che la prevedono, l’art. 117 T.U.B.

Le norme speciali che avvolgono e sostengono la materia bancaria hanno come principio quello di rendere le due parti contraenti tecnicamente equilibrate nella loro posizione e, dunque, la severa punizione disposta del legislatore è certamente da analizzare caso per caso.

Venendo al secondo aspetto della questione relativa al rispetto degli obblighi di trasparenza da parte degli istituti di credito, il Collegio evidenzia che questi ultimi adempiono agli obblighi informativi mediante l’allegazione del piano di ammortamento al contratto di mutuo, che permette al contraente debole di effettuare le proprie valutazioni di convenienza mediante il confronto con altri prodotti offerti sul mercato.

Le Sezioni Unite hanno, pertanto, articolato la soluzione migliore onde perimetrare ancor meglio l’equilibrio tra gli istituti bancari e i loro clienti (talvolta consumatori) prevedendo che:

[…] L’ammortamento alla francese in base anche alla matematica finanziaria comporta – per propria conformazione strutturale, seppur con intensità maggiore o minore a seconda delle fattispecie che nel concreto lo realizzino – che i singoli ratei siano composti da quote di (restituzione del) capitale e quote di (pagamento degli) interessi compensativi in rapporto variabile nella successione delle rate: […] e così a muovere, più precisamente, dalle rate iniziali, in cui la misura assegnata agli interessi è preponderante, e comunque superiore, rispetto a quella che viene imputata al capitale ancora da restituire; secondo una dinamica in via progressiva decrescente col susseguirsi delle rate; sino a invertire il rapporto quantitativo tra le quote di interessi e di capitale nelle rate inerenti alla fase terminale del previsto rientro” (come spiega Cass. 14166/2021). Nessuna contraddizione, quindi, può essere ravvisata fra l’utilizzo dell’aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l’anatocismo”.

L’applicazione non può che essere riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato. Tale differenza, prosegue la decisione, è ascrivibile alla circostanza che nell’ammortamento “all’italiana” si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Il maggior carico di interessi derivante dell’ammortamento alla francesenon deriva dunque da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.

Risulta decisivo in funzione dell’esame di una domanda che lamentava la sussistenza di una forma non consentita di anatocismo, dato che il disposto dell’art. 1283 cod. civ. intende impedire che gli interessi scaduti possano produrre ulteriori interessi, se non nei casi previsti dalla norma, cosicché, una volta rispettato questo precetto, rimangono irrilevanti i motivi che abbiano indotto l’istituto di credito a concludere un mutuo con una simile forma di ammortamento. Gli interessi convenzionali sono, quindi, unicamente calcolati sulla quota di capitale ancora dovuta per il periodo di riferimento della rata (Cass. n. 16221/2022; conf. Cass. n. 9237/2020).

Il tutto però non va dimenticato con i limiti degli accertamenti di fatto che non possono essere demandati alla Cassazione.

4. Considerazioni conclusive

La Corte di Cassazione ha inteso circoscrivere il perimetro della propria pronuncia, precisando che le Sezioni Unite non hanno affrontato la questione dei piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile né si sono occupate delle conseguenze della mancata allegazione o inserzione del piano di ammortamento nel contratto di finanziamento, né dell’anticipata estinzione del rapporto di mutuo per scelta volontaria del cliente.

In sostanza, la materia del contendere ha riguardato i contratti di mutuo a tasso fisso e, in particolare, i finanziamenti a cui il piano di ammortamento risulta allegato, con indicazione della quota capitale e della quota interessi corrisposti all’istituto bancario.

La questione che, quindi, si pone è se tale decisione verrà utilizzata in modo generalizzato anche in cause in cui l’oggetto della controversia è inerente ad un mutuo a tasso variabile o che difetta del piano di ammortamento.

Inoltre, ci si chiede se, alla luce della pronuncia in commento, non potendo sostenere la tesi dell’invalidità del contratto di mutuo, per violazione degli obblighi comportamentali da parte delle banche, potrebbero insorgere ulteriori contenziosi in merito alla responsabilità degli istituti di credito, che non inseriscano nei contratti di finanziamento il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi.

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