Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n.43-2024/I, curato dal prof. Mario Stella Richter jr, sul tema della lista di candidati alla carica di amministratore del consiglio di amministrazione (C.d.A.) uscente, introdotta dall’art. 12 della legge 5 marzo 2024, n. 21 (legge capitali).
Tale norma, dedicata alla disciplina della presentazione da parte del consiglio di amministrazione uscente di una lista di candidati alla carica di amministratori, ha introdotto nel T.U.F. un nuovo art. 147-ter.1, che, secondo il contributo pubblicato, pone delicati problemi interpretativi e aumenta considerevolmente il grado di complessità dello statuto speciale delle società italiane quotate.
Le riflessioni dell’Autore sono prevalentemente incentrate sul rapporto tra la nuova disposizione normativa in tema di lista del consiglio di amministrazione nelle società per azioni quotate e il residuo spazio ancora lasciato all’autonomia statutaria in materia di selezione, composizione e nomina dell’organo amministrativo di una società quotata.
L’art. art. 147-ter.1, comma 1, T.U.F. recita testualmente che “Fermo quanto previsto all’articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l’elezione dei componenti dell’organo di amministrazione”.
I primi problemi interpretativi posti dall’Autore concernono, in sintesi:
- se esso si applichi anche alla elezione del consiglio di sorveglianza: secondo l’Autore è da escludersi che la nuova disciplina si possa applicare anche alle società quotate che facciano ricorso al sistema di amministrazione c.d. dualistico, poiché in tal caso la società non ha un unico organo amministrativo, ma un consiglio di sorveglianza e un consiglio di gestione; e in questi casi infatti gli artt. 148, comma 4-bis, e 147-quater non rinviano alle regole sul voto di lista contenute nell’art. 147-ter, né l’art. 147-ter.1 richiama le predette regole degli artt. 148, comma 4-bis, e 147-quater.
- cosa significhi “consiglio di amministrazione uscente”: stabilire quale significato da dare all’attributo “uscente” significa chiedersi – nello Studio pubblicato – se un C.d.A. che non sia tecnicamente tale, e cioè che non stia cessando nel suo complesso dalla carica (perché non è destinato a essere rinnovato nella sua interezza alla prossima assemblea), possa presentare una lista di candidati e se, in caso di risposta affermativa, nel farlo debba attenersi al regime di cui all’art. 147-ter.1.; per l’Autore, un C.d.A. potrà dirsi uscente solo qualora sia destinato nel suo complesso a essere rinnovato: pertanto, qualora sia destinato a essere rinnovato solo parzialmente non sarà un consiglio uscente e ad esso non potrà essere applicato l’art. 147- ter.1.
Poste tali premesse, lo Studio prosegue analizzando poi la minuta disciplina della nuova norma, con particolare riferimento a:
- Approvazione della lista di candidati del C.d.A. uscente: l’art. 147-ter.1, comma 1, lett. a) dispone che “il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti”.
Secondo il contributo pubblicato, quanto al possibile problema interpretativo a riguardo, ovvero come si arrotondi un quoziente non intero per determinare la medesima maggioranza, lo statuto potrà prevedere solo arrotondamenti per eccesso e non per difetto (rispetto ai due terzi), magari esplicitando la regola di arrotondamento che comunque si applicherebbe.
- Composizione della lista del consiglio: l’art. 147-ter.1, comma 1, lett. b) la lista del consiglio uscente “contiene un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo”.
Il vero problema interpretativo qui, per l’Autore, è capire come s’intenda la base di calcolo della maggioranza, ovvero cosa significhi “candidati da eleggere”: si intende il numero dei consiglieri di amministrazione (su cui poi calcolare la maggiorazione) che il CdA auspica che vengano eletti dalla sua lista (e quindi il numero complessivo meno quello riservato alle altre liste a norma del comma 3 dell’art. 147-ter.1), o il numero che il consiglio auspica vengano complessivamente eletti? Per l’Autore, dal punto di vista letterale ambedue le interpretazioni sono possibili, pertanto lo statuto potrebbe utilmente specificare quale lettura si debba applicare nella singola realtà societaria.
- Seconda votazione sui componenti della lista del consiglio: l’art. 147-ter.1, comma 3, lett. a), dato l’obbligo di lista del consiglio, impone una seconda votazione per scegliere quali candidati considerare eletti. L’Autore si chiede però cosa significhi in concreto che “l’assemblea procede a un’ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato”, e, soprattutto, chi sia legittimato a partecipare a questa seconda votazione.
Se è vero che il testuale riferimento all’Assemblea dovrebbe far propendere per una interpretazione che legittimi a partecipare alla “ulteriore votazione” tutti gli azionisti presenti in assemblea a prescindere dal fatto che abbiano votato nella “prima votazione”, l’unico modo per evitare un collegamento tra liste foriero di esclusioni ai sensi dell’art. 147-ter, c. 3, T.U.F. (richiamata dall’art. 147-ter.1), non dovranno essere ammessi a votare nella seconda votazione i soci che abbiano votato liste diverse dalla lista del consiglio; pertanto, potranno votare i soci che abbiano votato la lista del consiglio, quelli che si siano astenuti dal votare tutte le liste, e i soci che non abbiano votato o si siano assentati nella precedente votazione.
- Ripartizione tra liste dei candidati alla carica di amministratore da nominare nel consiglio “entrante”: l’ art. 147-ter.1, comma 3, lett. b) distingue due ipotesi:
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- quella in cui il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi: in tal caso le altre liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20 per cento del totale dei componenti dello stesso organo;
- quella per cui il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi: in tal caso i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3 per cento
Secondo l’Autore, tale disposizione normativa dà adito a due distinte interpretazioni, che sarà compito degli statuti degli emittenti scegliere:
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- la lista del consiglio, pur in ipotesi essendo stata la più votata rispetto alle altre liste, potrebbe non eleggere la maggioranza assoluta degli amministratori: in caso di un consiglio di dieci componenti e quattro liste di candidati (compresa quella del consiglio), se la lista del consiglio raccogliesse il 40% dei voti e le altre tre liste il 20% ciascuna, ne deriverebbe che il consiglio sarebbe formato da 4 amministratori della lista del consiglio e 6 amministratori tratti dalle tre liste dei soci (2 amministratori per ciascuna lista).
- la “riserva” dei posti per le liste di minoranza sarebbe ancora una volta quella di un quinto dei componenti del consiglio (il 20%) e alla ripartizione di tale quinto dovrebbero concorrere proporzionalmente tutte le liste dei soci che abbiano riportato almeno il 3% dei voti.
L’Autore conclude affermando che la nuova disciplina della lista di candidati alla carica di amministratore del C.d.A. uscente, pur presentandosi come una opzione statutaria, lascia esigui spazi di autonomia agli emittenti che volessero ancora ricorrervi, e, pertanto, formula possibili ulteriori meccanismi per suggerire o sottoporre all’assemblea dei soci candidature alla carica di amministratore.