Pubblicato sulla Rivista di Diritto Bancario l’articolo di Andrea Perrone, Professore Ordinario di Diritto Commerciale, Università Cattolica del Sacro Cuore e Pierpaolo Sanfilippo, Professore Ordinario di Diritto Commerciale, Università degli Studi di Catania, sulla “lista presentata dal consiglio di amministrazione nelle società a proprietà concentrata“.
Assai comune nel contesto internazionale, la presentazione di una lista per la nomina dell’organo gestorio da parte degli amministratori è una prassi con crescente diffusione anche in Italia.
Specificamente consentita per le società privatizzate (art. 4, co. 1, d.l. 31 maggio 1994, n. 332) e riconosciuta, più di recente, dal codice di autodisciplina (Codice di Corporate Governance, 2020, Raccomandazione n. 19, lett. d), la facoltà per gli amministratori uscenti di presentare una lista è ampiamente prevista negli statuti delle società quotate, pur essendo stata esercitata solo in un più limitato numero di casi, tutti caratterizzati «dall’assenza di assetti proprietari concentrati ed elevato flottante».
Il tema della presentazione della lista del Consiglio di Amministrazione uscente verrà affrontato nella sessione pomeridiana del webinar del 17 febbraio sulle novità in materia di corporate governance per le società quotate.
L’attribuzione ai gestori uscenti del potere di identificare le candidature per il nuovo consiglio di amministrazione è tradizionalmente giustificata come modalità efficiente per gestire le asimmetrie informative e i costi di coordinamento che caratterizzano la selezione del board.
L’argomento vale, all’evidenza, per le società a proprietà diffusa: poiché, in tal caso, la dispersione dell’azionariato amplifica i problemi di coordinamento tra i soci, un ruolo suppletivo degli amministratori rispetto agli azionisti risulta del tutto sensato.
La giustificazione necessita, invece, di un approfondimento quando le società presentano una proprietà concentrata e specifiche regole tutelano i soci di minoranza.
In tali ipotesi, infatti, la presenza di un socio di controllo può semplificare il processo per identificare le candidature e, pertanto, rendere meno rilevante l’intervento degli amministratori; mentre, per altro verso, la presentazione di una lista da parte del board uscente può entrare in conflitto con le regole che, assicurando la competizione tra liste, tutelano il potere delle minoranze azionarie di esprimere uno o più amministratori. Come confermato dal caso che ha originato il recente «richiamo di attenzione» predisposto dalla Consob, è, quindi, ragionevole discutere della lista presentata dal board con specifico riguardo alle società a proprietà concentrata, intendendo con tale espressione tanto le società con uno o più soci di controllo quanto quelle in cui sussiste una pluralità di azionisti “forti”.
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