Nel danno per perdita da investimento, va escluso il concorso di colpa dell’investitore, ex art. 1227 secondo comma c.c., riconducibile al non aver fornito informazioni quanto ad “obbiettivi di investimento”, “propensione al rischio”, “esperienza in materia di istrumenti finanziarie” e “situazione finanziaria”.
Tale condotta, espressamente consentita della legge, non può, per ciò solo, costituire un illecito, ed anzi, proprio la totale mancanza di informazioni in ordine ai suddetti importanti elementi, impone una più prudente valutazione in ordine all’adeguatezza dell’investimento.