Con sentenza del 06 febbraio 2014, n. 526, la Corte d’Appello di Milano ha riaffermato il principio secondo cui, quando la pubblica amministrazione agisce nell’esercizio dei suoi poteri di controllo e vigilanza, e non fa valere come fatto costitutivo e fonte della sua pretesa un negozio o un contratto, valgono le regole generali sulla forma libera della prova e deve ritenersi che siano ammissibili anche le prove presuntive, purché i fatti sui quali esse si fondano siano tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità.
Ciò vale anche con riferimento alla contestazione del reato di manipolazione del mercato ex dall’art. 187-ter TUF, rilevante per il caso di specie, laddove il ricorso al ragionamento presuntivo appare tanto più necessario e altrimenti non ovviabile quanto più si tenga conto che l’illecito contestato è per sua natura pressocchè insuscettibile di prova diretta.