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Giurisprudenza

La materiale alterazione del modello F24 costituisce falso in atto pubblico

5 Aprile 2018

Luca D’Agostino, Dottorando in Diritto Penale presso la LUISS Guido Carli

Cassazione Penale, Sez. V, 03 maggio 2016, n. 18488, Pres. Vessichelli, Rel. Amatore

Pronunciandosi sul ricorso proposto da un consulente del lavoro, tratto in giudizio per numerosi titoli di reato connessi all’utilizzo fraudolento di documentazione bancaria e fiscale oggetto di falsificazione, la Corte di Cassazione ha confermato l’indirizzo maggioritario secondo cui integra il delitto falso materiale in atto pubblico la condotta di alterazione del contenuto un modello di versamento F24, anche in fotocopia.

Nel richiamare alcuni arresti precedenti la sentenza in epigrafe ribadisce che la contraffazione degli attestati di versamento (cosiddetti modelli F24), rilasciati al privato dagli istituti di credito delegati per la riscossione delle imposte, integra il reato di falsità materiale in atto pubblico di cui agli artt. 476 e 482 c.p. “trattandosi di atti che attestano il pagamento, avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata, ed il conseguente adempimento dell’obbligazione tributaria, con efficacia pienamente liberatoria”.

Affermata dunque l’efficacia fidefaciente del modello F24, non può condividersi il diverso e minoritario orientamento di legittimità secondo cui la falsificazione del documento integrerebbe il meno grave delitto di cui all’art. 478 c.p., in quanto ricadente su una mera attestazione derivata dell’atto di versamento, quest’ultimo individuabile nella parte del modello destinata all’Agenzia delle Entrate. Sul punto è sufficiente rilevare – secondo l’estensore – che la copia riservata all’ufficio tributario e quella rilasciata al contribuente “costituiscono due parti sostanzialmente identiche del modello, e che il documento destinato al contribuente ha di per sè funzione di quietanza del pagamento con efficacia liberatoria”. Non vi è quindi alcuna ragione per differenziare la qualificazione giuridica dei due atti, laddove entrambi documentano, con pari efficacia nei confronti dei terzi, il compimento di un’attività svolta in presenza del funzionario che vi appone le attestazioni a riprova dell’avvenuto pagamento dell’imposta.


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