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La NASpI non da diritto al riscatto parziale della posizione di previdenza complementare

18 Gennaio 2017
Di cosa si parla in questo articolo

La Covip ha pubblicato alcuni chiarimenti, sotto forma di risposta a quesito, relativamente alla possibilità che la “Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’Impiego” (c.d. NASpI), istituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 22 del 2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati), possa essere ricondotta tra le causali per il riscatto parziale della posizione individuale previste dall’art. 14, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 252 del 2005, alla stregua dell’indennità di mobilità di cui è prevista l’abrogazione a far tempo dal 1° gennaio 2017.

In particolare, la Covip ha precisato come la procedura di mobilità indicata dall’art. 14, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 252 del 2005 sia quella prevista dall’art. 4 della legge n. 223 del 1991, consistente in un licenziamento collettivo realizzato in presenza di determinati presupposti.

I lavoratori sottoposti a tale procedura possono di per sé esercitare la facoltà di riscatto prevista dall’art. 14, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 252 del 2005, essendo irrilevante che gli stessi beneficino o meno della prestazione NASpI, la cui erogazione è subordinata alla presenza di ulteriori e specifici requisiti.

Più in generale, conclude la Covip, la fruizione della NASpI non può ritenersi ricompresa tra le causali che danno titolo al riscatto parziale della posizione di previdenza complementare ai sensi della sopra citata previsione del d.lgs. n. 252 del 2005.

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