L’attività successiva all’ammissione all’amministrazione controllata ha natura di straordinaria amministrazione – ed è, pertanto, soggetta alla preventiva autorizzazione da parte del giudice delegato –, salvo che non sia dimostrata la funzionalità della suddetta attività al risanamento dell’impresa, conseguendone in tal caso la qualificazione della stessa nei termini di ordinaria amministrazione.
Ne discende come non possa assumere natura concordataria il credito relativo ad un’attività svolta da un professionista, da considerarsi avente natura di straordinaria amministrazione in quanto non finalizzata “al risanamento dell’impresa, mediante il miglioramento della sua capacità produttiva e reddituale”, a fronte dell’assenza di autorizzazione da parte del giudice delegato.
Infine, gli Ermellini statuiscono come l’ammissione dell’impresa al concordato preventivo non sia elemento sufficiente al fine di dimostrare la funzionalità dell’attività svolta dal legale al risanamento dell’impresa e come siffatto giudizio di fatto non sia sindacabile dalla Corte di legittimità.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha, pertanto, rigettato il ricorso a fronte della mancata prova fornita dagli attori circa il fatto che l’attività svolta dal legale fosse funzionale alle necessità risanatorie dell’impresa, conseguendone la valorizzazione della mancata autorizzazione da parte del giudice.