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Giurisprudenza

La natura imperativa delle disposizioni codicistiche sul bilancio

8 Marzo 2016

Marta Colombo, Trainee presso Lombardi Molinari Segni

Tribunale di Roma, 29 settembre 2015, n. 19188

Di cosa si parla in questo articolo

Nel decidere dichiarare la nullità di una deliberazione di approvazione del bilancio d’esercizio di una società, il Tribunale di Roma ha delineato il quadro normativo di riferimento. In particolare, la giurisprudenza capitolina chiarisce che dal contenuto dell’art. 2423, secondo comma, del Codice Civile si ricava la previsione di tre fondamentali clausole generali: quella di chiarezza, quella di verità e quella di correttezza.

Con il principio di chiarezza si intende l’indicazione analitica degli elementi che consentono di arrivare al valore del patrimonio sociale o del risultato economico, ai fini di un’adeguata conoscibilità;

Con i principi di verità e di correttezza il legislatore impone che la rappresentazione del bilancio sia corrispondente alla realtà ed ai valori delle singole poste.

Oltre a questi tre fondamentali principi informatori della materia, il legislatore ha altresì introdotto una serie di principi contabili finalizzati a consentire quanto più possibile l’attuazione pratica delle tre clausole generali di cui si è detto: il principio della prudenza, quello della realizzazione, quello di competenza, quello di separazione della valutazione degli elementi patrimoniali e quello di costanza dei criteri di valutazione.

Infine il tribunale ricorda l’orientamento ormai consolidatosi sia in dottrina che in giurisprudenza, secondo il quale tutte le disposizioni codicistiche sul bilancio devono ritenersi di natura imperativa. Ne deriva che la deliberazione di assemblea di società di capitali con la quale venga approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai sopra menzionati principi normativi è da ritenersi nulla per illiceità dell’oggetto, essendo tali disposizioni poste a tutela di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi.

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