La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15431 del 3 giugno 2024, si è espressa sul valore probatorio della constatazione amichevole di incidente (in breve “CAI”), osservando come tale modulo, una volta sottoscritto da ciascuno dei conducenti, determini una presunzione, salvo prova contraria da parte dell’assicuratore, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze in esso indicate.
In relazione a quanto precede, la Suprema Corte censura la motivazione della decisione di primo grado, secondo cui incomberebbe sul danneggiato l’onere di provare che i fatti si siano svolti come indicato nell’atto di citazione.
In particolare, è apparso inconferente nel caso di specie il richiamo da parte del giudice di prime cure alla sentenza delle Sezioni Unite del 5 maggio 2006, n. 10311, secondo cui la dichiarazione confessoria contenuta nel CAI deve essere liberamente apprezzata dal giudice, non avendo valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente.
La Terza Sezione osserva che il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite fosse volto a garantire un accertamento giudiziale unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo, non essendo ammissibile affermare la responsabilità dell’assicurato soltanto nei confronti di una parte e non anche nei confronti dell’altra.
Riconosciuta la differenza tra il contesto della decisione in esame e quello considerato dal massimo consesso nomofilattico, la Corte conclude che non esiste conflitto tra il principio del libero apprezzamento e la regola della presunzione iuris tantum del CAI firmato da entrambi i conducenti.