Con l’ordinanza 13 giugno 2024, n. 16493 la Suprema Corte di Cassazione si è soffermata sulla nuova disposizione in tema di onere della prova nel processo tributario che l’art. 6 della legge n. 140/2022 ha inserito al comma 5-bis dell’art. 7 del D. Lgs. 546 del 1992, affermandone la natura sostanziale e, a corollario, la irretroattività ai giudizi instaurati anteriormente al 16 settembre 2022 atteso che il legislatore non ne ha stabilito una diversa decorrenza.
La novella – che definisce una più rigorosa “regola di giudizio” in tema di riparto dell’onere della prova nel processo tributario – veniva invocata da un contribuente in relazione ad un atto impositivo nel quale si vedeva contestato l’utilizzo di fatture relative ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
Il Collegio ha dapprima chiarito che il comma 5-bis cit. non vale ad impedire, neppure implicitamente, l’utilizzo delle presunzioni legali nell’accertamento dei tributi, tanto meno delle presunzioni semplici aventi i requisiti richiesti dall’art. 2729 c.c., fermo restando che il giudice dovrà annullare l’atto impugnato qualora la prova, anche presuntiva, dedotta a suo fondamento, dovesse rivelarsi contraddittoria, insufficiente o addirittura assente.
Concludendo sul punto, la Corte precisa che la norma scrutinata, da ritenere priva di valenza interpretativa, ha carattere sostanziale, consistendo in regole di giudizio la cui applicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda, laddove hanno carattere processuale le norme che disciplinano i modi di deduzione, ammissione e assunzione delle prove.