La Corte di cassazione, nella sentenza n. 22008 del 28 ottobre 2015, avallando altra recente giurisprudenza (Cassazione n. 15892/2011 e n. 17287/2012), ha affermato che è nulla, e quindi priva di effetto, la clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, che non preveda che la nomina degli arbitri sia rimessa a un soggetto estraneo alla società stessa, come prescritto dall’art. 34, comma 2, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, applicabile anche in caso di arbitrato irrituale.
Ed infatti, il dettato dell’articolo 34, D.Lgs. n. 5/2003, afferma la Corte, contempla l’unica ipotesi di clausola compromissoria suscettibile di essere introdotta negli statuti societari, di talché deve considerarsi precluso alle parti il ricorrere, in via alternativa o aggiuntiva rispetto alla clausola compromissoria di cui al predetto articolo, ad una clausola compromissoria di “diritto comune”, quale quella disciplinata appunto nell’articolo 808-ter del Codice di procedura civile.