WEBINAR / 21 Novembre
Il pignoramento esattoriale dei rapporti bancari


Obblighi delle banche e problematiche operative

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 31/10


WEBINAR / 21 Novembre
Il pignoramento esattoriale dei rapporti bancari
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

La nomina di un nuovo trustee non fa venir meno l’unicità del rapporto di segregazione patrimoniale originariamente costituito

24 Febbraio 2020

Stefano Bego, Studio Legale Tributario EY

Cassazione Penale, Sez. III, 14 maggio 2019, n. 37469 – Pres. Ramacci, Rel. Gentili

Di cosa si parla in questo articolo

La nomina di un nuovo trustee in sostituzione del predecessore deceduto, eseguita in conformità all’atto costitutivo del trust, non implica il venir meno dell’unicità del rapporto originariamente costituito attraverso quest’ultimo e non consente, quindi, di posticipare il decorso del termine di prescrizione del reato di cui all’art. 11 del Dlgs n. 74/2000 dalla data della nuova nomina.

Così si è espresso il Collegio di Legittimità con la pronuncia in commento.

Nel caso di specie, il Pm ricorreva in Cassazione avverso l’ordinanza con cui veniva disposto da parte del giudice del riesame il dissequestro, per intervenuta prescrizione del reato presupposto, di beni oggetto di sequestro preventivo, sostenendo che il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 del Dlgs n. 74/2000, non fosse in realtà prescritto in quanto la morte dell’originario trustee avrebbe comportato l’estinzione del trust stesso,con la conseguenza che il dies a quo della prescrizione del reato in contestazione avrebbe dovuto essere collocato alla data di nomina del nuovo amministratore, in quanto ulteriore atto di disposizione dei beni in questione.

La Corte, aderendo invece all’interpretazione del Tribunale in funzione di giudice del riesame, confermava che la lesione all’interesse tutelato dalla norma che si suppone violata, si sarebbe verificata con l’istituzione del trust, senza che l’atto di nomina del nuovo trustee possa aver dato luogo ad una ulteriore lesione del bene in questione.

Corollario naturale di siffatta interpretazione, quindi, è che la nomina di un nuovo trustee non determini il venir meno dell’unicità del rapporto originariamente costituito e non consenta di posticipare alla data di nuova nomina il decorso del termine di prescrizione del reato in oggetto.

 

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 21 Novembre
Il pignoramento esattoriale dei rapporti bancari


Obblighi delle banche e problematiche operative

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 31/10

Iscriviti alla nostra Newsletter