Nel caso degli accertamenti, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5 del D.p.r. n. 600 del 1973, l’applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, in tema di diritto di accesso ai dati personali, non comporta l’astensione da parte dell’Amministrazione finanziaria dall’attività di raccolta dati e informazioni oggetto di alcuno dei diritti enunciati nel medesimo art. 7, né può trovare applicazione la previsione di cui al comma 3 dell’art. 7, relativo al diritto alla cancellazione o al blocco dei dati trattati in violazione di legge, posto che nella specie il trattamento dei dati trova fondamento diretto nell’art. 38 sopra richiamato, come integrato con l’art. 19 del D.Lgs. n. 196 del 2003, che stabilisce che il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari, è consentito per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, anche in mancanza di una norma di legge o regolamento che lo preveda espressamente.