È legittima la delibera con cui Consob irroga sanzioni amministrative per attività di manipolazione del mercato, non essendovi alcuna violazione delle norme sul giusto processo o violazione del principio del ne bis in idem (rispetto alla sanzione penale).
L’opposizione al provvedimento deve essere effettuata mediante ricorso da notificare all’Autorità che ha emesso il suddetto provvedimento, nel rispetto dei termini ex art. 187-septies; in caso contrario, la notifica intervenuta oltre produce l’inammissibilità del ricorso.
Nel caso di specie, il ricorrente in Cassazione, sanzionato dalla Consob in relazione all’illecito di manipolazione del mercato di cui all’art. 187-ter, lamentava non solo l’illegittimità della delibera per sproporzione, violazione delle norme sul giusto processo e violazione del principio di ne bis in idem, ma anche la violazione o falsa applicazione degli artt. 187-septies e 195 t.u.f. In relazione al primo motivo il ricorrente non è legittimato a dolersi di una presunta violazione del principio del ne bis in idem, data l’esistenza nell’ordinamento italiano del doppio binario sanzionatorio amministrativo-penale, ed essendo il procedimento penale ancora in fase di indagine: solo una condanna realizzerebbe un eventuale bis in idem e, anche qualora si verificasse suddetta eventualità, nel caso di specie il processo penale sarebbe la corretta sede in cui dolersi della violazione. Il secondo motivo è infondato nel merito nel suo complesso: la circostanza che il decreto di fissazione dell’udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare del termine non implica la sanatoria di un’opposizione notificata oltre i termini ex art. 187-septies, non rilevando in senso ostativo alla maturazione della decadenza. Il fatto che la corte d’appello abbia assegnato un termine più lungo per notificare non può costituire un elemento di legittimo affidamento circa la regolarità della posizione giuridica dell’opponente in quanto non implica una proroga del termine di impugnativa e non vale ad impedire la decadenza dall’opposizione. La corte rigettava il ricorso.