Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento del debitore, a quest’ultimo deve essere notificato unicamente il primo ricorso e non già anche quelli successivi, incombendo sul debitore medesimo l’onere di seguire gli ulteriori sviluppi della procedura onde assumere ogni opportuna iniziativa.
Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha ribadito che nessuna violazione degli artt. 3 e 24 Cost. è ravvisabile nel disposto di cuiall’art.15, comma 3, l.f., a norma del quale, in seguito all’esito infruttuoso sia della notificazione a mezzo pec sia della notificazione presso la sede sociale a mezzo ufficiale giudiziario, quest’ultimo provveda a notificare il ricorso presso la casa comunale del luogo nel quale ha sede la società.
Infatti, il meccanismo di cui alla norma de qua è stato introdotto dal legislatore allo scopo di contemperare l’esigenza di tutela dell’effettivo esercizio di difesa del debitore, da un lato, con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale, dall’altro lato.
Peraltro, a detta della Suprema Corte, sono proprio gli speciali e complessi interessi, anche di natura pubblica, sottesi al procedimento concorsuale a rendere ragionevole e legittimo, anche in considerazione della violazione degli obblighi del debitore collettivo di munirsi di un indirizzo pec funzionante e di tenerlo attivo per tutta la vita dell’impresa, lo scostamento del meccanismo di cui all’art. 15, comma 3, l.f. dalla diversa disciplina prevista dall’art. 145 cod. proc. civ.
Con la sentenza in esame, inoltre, la Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato la questione concernente l’ampiezza dei poteri del giudice nella fase pre-fallimentare. Al riguardo, i giudici di legittimità hanno ribadito che, ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, il giudice è chiamato a “procedere all’accertamento, sia pure incidentale dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con pronuncia giudiziale a cognizione piena, potendo, in tal caso, onde adempiere al suo dovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio ad essa, con l’obbligo, invece, ove rilevi significative anomalie, tali da giustificare il dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, di dare specificatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione”.