Con sentenza del 10 marzo 2014 il Tribunale di Bari ha affermato il principio secondo cui il contratto di interest rate swap deve ritenersi giuridicamente distinto dal contratto di mutuo, sebbene economicamente e funzionalmente collegato a quest’ultimo, essendo finalizzato all’eventuale riduzione dei rischi connessi alla applicazione del tasso variabile al mutuo.
Ne consegue che l’eventuale nullità del primo non ha alcuna influenza sulla validità ed efficacia del secondo, laddove l’eventuale violazione di altre norme del D.lgs. n. 58/98 che non determinano la nullità del contratto suddetto possono tutt’al più dar luogo ad un obbligo risarcitorio a carico della banca, con conseguente parziale compensazione del credito del cliente con quello riconosciuto eventualmente a titolo risarcitorio alla società fallita che non incide sul diritto della stessa banca di procedere ad esecuzione forzata.