Nella sentenza allegata il Tribunale di Napoli ha aderito all’orientamento contrario alla nullità virtuale del contratto di intermediazione finanziaria, ex art. 1418, 1° comma cod. civ., sollevando interessanti spunti di riflessione.
In particolare, i giudici napoletani hanno osservato che il richiamo di parte attrice al carattere imperativo delle citate disposizioni del T.U.F. e del reg. Consob, non è sufficiente ad integrare l'ipotesi della nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418, co. 1, comma cod. civ., dipendendo quest’ultima dalla fase genetica di formazione del contratto di intermediazione, ovvero dei singoli negozi aventi ad oggetto gli ordini di acquisto di strumenti finanziari, e non dalla loro esecuzione.
Secondo il Tribunale di Napoli, di converso, si tratta di violazioni legate a norme di condotta destinate, in genere, a provocare vizi non genetici -incidenti cioè sulla conclusione del contratto – bensì funzionali, inerenti quindi ad un contratto già perfezionato e strumentali a rimedi diversi dalla nullità, quale la risoluzione del contratto e/o il risarcimento da inadempimento