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Attualità

La nuova definizione di default negli ultimi chiarimenti della Banca d’Italia

23 Febbraio 2021

Guido Tirloni, Associate Partner, KPMG Advisory

Di cosa si parla in questo articolo

1. La Nuova Definizione di Default

Con l’obiettivo di armonizzare la definizione di default tra le aree geografiche dell’UE, a partire dal 1°gennaio 2021 è entrata in vigore la normativa sulla nuova definizione di default (cd. new definition of default o “New DoD”) con la pubblicazione di un Regolamento Delegato UE e specifiche linee guida da parte delI’EBA in applicazione dell’articolo 178 del CRR.

Tale intervento, portato avanti dalle Autorità Europee (ECB, EBA, Commissione EU), è finalizzato ad uniformare i criteri di classificazione a default con l’impatto di rafforzare la comparabilità delle metriche di rischio tra le diverse istituzioni, anche a livello transnazionale.

In tale contesto, la “New DoD” ha introdotto specifiche previsioni normative con l’obiettivo di standardizzare i criteri per l’identificazione delle esposizioni scadute e per la rilevazione delle inadempienze probabile e di armonizzare i criteri per il ritorno di una posizione in uno stato performing. In sintesi, le principali novità introdotte dalla nuova normativa riguardano:

  • l’introduzione di criteri più restrittivi per il calcolo delle esposizioni scadute (cd. “Past Due”). La nuova regolamentazione prevede che la classificazione di un debitore in uno stato di default debba avvenire qualora vengano registrati sconfini rilevanti per 90 giorni consecutivi. La rilevanza dello sconfino viene determinata dal superamento congiunto di due soglie: i) una soglia di rilevanza "relativa", calcolata come rapporto tra l’importo scaduto da oltre 90 giorni e l’esposizione complessiva del debitore nei confronti del Gruppo Bancario, fissata al 1% e pertanto più restrittivi rispetto alla precedente soglia pari al 5%; ii) una soglia di rilevanza "assoluta" differenziata per tipologia di esposizione e rispettivamente pari a €100 per le esposizioni retail e €500 per le esposizioni diverse dalle esposizioni retail;
  • l’introduzione di nuovi criteri per il rientro in Performing delle esposizioni regolarizzate. Con la New DoD è stato introdottoun periodo di osservazione di almeno 3 mesi propedeutico alla riclassificazione in performing dei debitori precedentemente classificati a default (NPE) che regolarizzano la propria posizione;
  • l’introduzione di nuovi criteri per classificare in modo univoco i debitori a livello di Gruppo Bancario. La nuova normativa prevede infatti una classificazione uniforme di un debitore a livello di Gruppo Bancario, ossia una classificazione coerente per tutte le obbligazioni creditizie attive presso ogni società del Gruppo Bancario;
  • l’introduzione della Ridotta Obbligazione Finanziaria per la classificazione a non-performing. Secondola “New DoD”un debitore dovrebbe essere considerato in stato di default laddove una ristrutturazione onerosa implichi una Ridotta Obbligazione Finanziaria superiore all’1%. Con questa previsione normativa ogniqualvolta vi è una ristrutturazione del debito di un cliente in difficoltà finanziaria (ad esempio un allungamento del piano di rimborso del mutuo per un cliente che ha difficoltà a sostenere l’attuale impegno finanziario) che comporta una riduzione del Net Present Value per la Banca superiore all’1%, l’esposizione deve essere classificata in default;
  • l’introduzione di nuove regole di propagazione dello stato di default. La nuovaregolamentazione ha introdotto specifiche regole per valutare la propagazione dello stato di default di una posizione sulla base del legame esistente con altre posizioni (i.e. Gruppi giuridici / Economici, cointestazioni, etc.) passate in stato di non-performing.

2. La New DoD nel panorama bancario italiano

Data la matrice europea della nuova regolamentazione, un notevole sforzo è stato compiuto dalla Banca d’Italia per uniformare e calare nella realtà italiana le previsioni normative introdotte dalle Autorità EU. Con la Nota pubblicata il 14 agosto 2020 e poi aggiornata dapprima il 15 ottobre 2020 e successivamente il 15 febbraio 2021, Banca d’Italia ha comunicato alcuni chiarimenti in merito alle modalità di applicazione della nuova definizione di default per gli istituti operanti sul territorio nazionale.

Molteplici sono infatti le peculiarità presenti nel sistema creditizio italiano che variano dalla presenza di più stati classificatori all’interno del default (a differenza di altri paesi dove tra gli NPL non vi è una vera e propria distinzione, la circolare 272 di Bankit prevede tre status classificatori nel default – scaduti deteriorati o “Past Due”, inadempienze probabili o “UTP” e sofferenze o “Bad Loans”) ad alcune particolari forme tecniche creditizie molto diffuse in Italia (come ad esempio la cessione del quinto dello stipendio) e non presenti in altri paesi europei.

In questo contesto, Banca d’Italia, attraverso le Note rilasciate negli scorsi mesi, ha voluto indirizzare gli istituti bancari verso le corrette prassi di implementazione della nuova definizione di default. In particolare, all’interno della Nota viene specificato che:

  • la definizione di default si applica alle esposizioni creditizie classificate a fini prudenziali nel portafoglio bancario;
  • i Gruppi Bancari, per rispettare l’uniformità di classificazione delle esposizioni di clienti condivisi tra più società del Gruppo Bancario, dovranno allineare anche gli stati amministrativi del default (ivi incluse le sofferenze). Tale approccio è ancora più prudenziale rispetto al Regolamento Delegato EU, il quale richiede esclusivamente che lo stesso cliente non possa essere classificato contemporaneamente in bonis presso una società del Gruppo Bancario e non-performing presso un’altra società[1];
  • ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare tutte le esposizioni creditizie rilevate in bilancio (ivi incluse le esposizioni relative alle anticipazioni di tesoreria o alle delegazioni di pagamento);
  • nell’ambito del factoring, in relazione all’acquisto pro-soluto di un credito commerciale scaduto, si conferma che il conteggio dei giorni di arretrato inizia quando il credito diventa esigibile, ovvero dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura;
  • il periodo di osservazione di almeno tre mesi per il rientro in bonis delle esposizioni regolarizzate non si applica alle esposizioni non performing oggetto di concessione (cd. “forbearance”), per le quali si continua ad applicare il cure period,pari ad almeno un anno per il rientro in bonis;
  • per le operazioni di cessione del quinto viene confermata la valenza delle cd. “franchigie legali e contrattuali” e viene specificato il trattamento dei crediti verso i clienti in caso di sinistro. In particolare, in caso di decesso del cliente, il credito sarà imputato in capo all’assicurazione al verificarsi dell’accaduto, mentre in caso di perdita del lavoro il credito sarà imputato in capo all’assicurazione esclusivamente dal momento della conferma formale di rimborso da parte dall’ente.

Infine, nell’ultimo aggiornamento pubblicato il 15 febbraio, Banca d’Italia ha precisato che ai fini dell’applicazione della nuova definizione di default, i Ministeri dovranno essere trattati come un unico debitore amministrazione centrale. Questo implica che, ai fini del calcolo delle nuove soglie di rilevanza (“relativa” ed “assoluta”) secondo le nuove regole della nuova definizione di default, dovranno essere considerati dalle Banche tutti i crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione, ivi compresi i titoli di debito pubblico detenuti dalle Banche nel proprio banking book.

Di conseguenza, i chiarimenti forniti da Banca d’Italia consentono di mitigare l’impatto della nuova definizione di default sulle esposizioni vantate dagli Intermediari Finanziari nei confronti della Pubblica Amministrazione. La possibilità di considerare anche i titoli di debito pubblico ai fini del calcolo della soglia di rilevanza si riflette infatti in una maggiore esposizione complessiva nei confronti dell’amministrazione centrale andando a ridurre implicitamente il valore della soglia di rilevanza relativa.


[1] Tale approccio è stato inoltre confermato attraverso la pubblicazione in data 23/12/20 del testo definitivo dell’aggiornamento della Circolare 272 del 30 luglio 2008 – 13° aggiornamento

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