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Attualità

La nuova direttiva sul credito al consumo: tra armonizzazione e tutela

10 Marzo 2023

Elisabetta Zeppieri, Counsel, Hogan Lovells

Di cosa si parla in questo articolo

Il presente contributo illustra le principali disposizioni della Proposta di nuova direttiva sul credito al consumo, ancora in corso di definizione, di revisione della Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori (Consumer Credit Directive o CCD).


Introduzione

La Direttiva in materia di credito al consumo 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 (Consumer Credit Directive o “CCD), è stata emanata con l’obiettivo di istituire un quadro armonizzato a livello europeo in materia di credito al consumo, agevolare la creazione di un mercato interno e allo stesso tempo assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori.

Nel 2020 la Commissione europea ha presentato una relazione sull’attuazione della CCD evidenziando che la stessa è stata solo parzialmente efficace nel garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e la creazione di un mercato interno ben funzionante. In particolare, la relazione della Commissione ha individuato una serie di criticità che hanno impedito il raggiungimento di alcuni degli obiettivi prefissati dal legislatore comunitario con l’emanazione della CCD quali, inter alia,  l’ambito di applicazione limitato della CCD, la previsione di obblighi di informazione non sempre adatti rispetto agli sviluppi del mercato, con conseguente insufficiente protezione dei consumatori. La relazione ha inoltre evidenziato differenze nell’implementazione e applicazione delle norme da parte dei singoli Stati Membri che determinano una frammentazione del quadro normativo nel mercato interno.

E’ inoltre emerso come l’innovazione tecnologica e la crescente digitalizzazione del mercato hanno significativamente modificato il mercato del credito sia sul versante dell’offerta che su quello della domanda. Negli ultimi anni abbiamo difatti assistito ad una evoluzione delle abitudini dei consumatori, che desiderano un processo sempre più agevole e veloce per ottenere il credito, accompagnata dalla commercializzazione di nuovi prodotti e servizi (come le piattaforme peer-to-peer e il cd. buy-now-pay-later) e l’emergere di nuovi operatori. Il nuovo contesto, dovuto anche all’impatto che il COVID-19 ha avuto sulle abitudini dei consumatori, ha portato la normativa esistente a non rispondere più pienamente e concretamente alle esigenze del mercato.

L’emergere di nuovi operatori e l’offerta di nuovi servizi (es. il cd. buy-now-pay-later) hanno altresì avuto un impatto sulla decisione del legislatore europeo di rivedere il quadro normativo esistente al fine di far rientrare alcuni di tali nuovi servizi nell’ambito di applicazione della normativa sul credito al consumo in modo da garantire maggior trasparenza e protezione ai consumatori.

Alla luce di quanto sopra, il 30 giugno 2021, la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di revisione della CCD (“Proposta di Direttiva”) con l’obiettivo di agevolare l’offerta transfrontaliera di credito al consumo e la competitività del mercato interno nonché al contempo assicurare una adeguata protezione ai consumatori.

La Proposta di Direttiva è attualmente in fase di negoziazione a livello europeo. Si riporta di seguito un’illustrazione delle principali disposizioni della Proposta di Direttiva, ancora in corso di definizione.

Ambito di applicazione

L’ambito di applicazione della Proposta di Direttiva ricomprende determinati contratti di credito ai consumatori e i servizi di credito tramite crowdfunding. In linea con la formulazione della CCD attualmente in vigore, la Proposta di Direttiva in materia di credito al consumo prevede una serie di esenzioni volte ad escludere dall’ambito di applicazione della stessa determinate tipologie di finanziamenti in base al valore e alle caratteristiche degli stessi.

A tal riguardo, a differenza della CCD che attualmente esclude dall’ambito di applicazione della stessa i contratti di credito di importo inferiore a EUR 200 o superiore a EUR 75.000, la Proposta di Direttiva amplia l’ambito di applicazione oggettivo ricomprendendo i contratti di credito ai consumatori di importo pari o inferiore a EUR 100.000. La Proposta di Direttiva ha altresì soppresso alcune esenzioni, ad oggi presenti nella CCD, molto utilizzate dal mercato quali, ad esempio, quelle relative ai contratti di credito concessi senza interessi e senza spese e ai contratti di credito da rimborsare entro tre mesi a fronte del pagamento di commissioni di importo non significativo.

La soppressione di tali esenzioni ha come obiettivo quello di far rientrare nell’ambito di applicazione della normativa in materia di credito al consumo anche i cd. buy-now-pay-later, i.e. contratti di credito che consentono di acquistare beni o servizi dilazionando il prezzo di acquisto anche con una rateizzazione. Tale tipologia di credito si è diffusa rapidamente nel mercato europeo anche grazie alla facilità con cui i consumatori hanno accesso a tale agevolazione e all’assenza di interessi, quantomeno nella maggior parte dei casi.

La Banca d’Italia ha di recente emanato una comunicazione in tema di buy-now-pay-later richiamando l’attenzione dei consumatori sui possibili rischi e sulle tutele riconosciute ai clienti dalla disciplina in materia di trasparenza bancaria. Come evidenziato dalla Banca d’Italia, la facilità di accesso a questa forma di credito unitamente alla circostanza che il buy-now-pay-later è solitamente utilizzato per l’acquisto di beni di consumo di importo contenuto potrebbe incentivare acquisiti non consapevoli e non interamente sostenibili dai consumatori esponendoli a un rischio di sovraindebitamento.

In sintesi, sia il legislatore nazionale che il legislatore europeo hanno ritenuto opportuno monitorare tali nuovi servizi nel mercato nonché rivedere il quadro normativo esistente a livello europeo per garantire adeguata protezione ai consumatori.

Requisiti di informativa e trasparenza

La Proposta di Direttiva prevede principi generali per le comunicazioni pubblicitarie (simili ai requisiti ad oggi previsti nel Testo Unico Bancario (TUB) e nelle Disposizioni di Trasparenza Banca d’Italia) introducendo altresì specifiche previsioni che tengono debitamente in considerazione il mezzo tecnico utilizzato per la diffusione di tali informazioni. Ad esempio, in casi specifici e giustificati, qualora il mezzo utilizzato per comunicare le informazioni da includere nella pubblicità non ne consenta la visualizzazione visiva, come nella pubblicità radiofonica, tali informazioni dovrebbero essere ridotte per evitare un sovraccarico di informazioni e ridurre gli oneri superflui.

Con riferimento alle informazioni precontrattuali, la Proposta di Direttiva stabilisce l’obbligo per i creditori, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding di fornire ai consumatori informazioni precontrattuali personalizzate sulla base del modulo “Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori” (“SECCI”), in linea con la CCD attualmente in vigore. A differenza di quest’ultima che prevede la fornitura di tali informazioni in tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, la Proposta di Direttiva della Commissione prevede che le informazioni precontrattuali debbano essere fornite al consumatore almeno un giorno prima che lo stesso sia vincolato dal contratto o offerta di credito. Laddove le informazioni precontrattuali siano fornite meno di un giorno prima, la Proposta di Direttiva prevede l’obbligo di fornire al consumatore un promemoria sulla possibilità di recedere. Sia il Parlamento che il Consiglio Europeo su questo punto hanno proposto di mantenere  previsioni simili a quelle oggi in vigore ai sensi della CCD.

Unitamente al SECCI, i creditori, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding dovranno altresì fornire ai consumatori un “Prospetto europeo di base relativo al credito ai consumatori” che riassume gli elementi fondamentali del credito. L’obiettivo è quello di garantire che i consumatori abbiano rapidamente accesso a tutte le informazioni essenziali sul credito che dovranno essere chiaramente leggibili e adattate ai limiti tecnici di taluni media, come gli schermi dei telefoni mobili.

Inoltre, in linea con la CDD, la Proposta di Direttiva prevede l’obbligo di fornire ai consumatori spiegazioni adeguate sul credito che consentano una compiuta valutazione da parte del consumatore sull’adeguatezza del credito alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria.

Infine, i consumatori devono essere debitamente informati quando vengono loro sottoposte offerte personalizzate sulla base di una profilazione o di altro tipo di trattamento automatizzato dei dati.

Pratiche di commercializzazione abbinata e aggregata

La Proposta di Direttiva vieta le pratiche di commercializzazione abbinata – i.e. l’offerta o la commercializzazione di un contratto di credito o di servizi di credito tramite crowdfunding in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito o i servizi di credito tramite crowdfunding non siano disponibili per il consumatore separatamente – salvo non sia possibile dimostrare che le stesse comportano un chiaro vantaggio per i consumatori mentre consente le pratiche di commercializzazione aggregata – i.e. l’offerta o la commercializzazione di un contratto di credito o di servizi di credito tramite crowdfunding in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, in cui il contratto di credito o i servizi di credito tramite crowdfunding vengono messi a disposizione del consumatore anche separatamente, ma non necessariamente alle stesse condizioni praticate quando sono offerti in maniera aggregata con tali altri prodotti o servizi.

La Proposta di Direttiva consente altresì la possibilità di richiedere al consumatore la sottoscrizione di una polizza assicurativa collegata al contratto di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding. A tal riguardo, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding dovrà accettare, senza modificare le condizioni dell’offerta di credito, la polizza sottoscritta dal consumatore con un fornitore diverso da quello proposto dagli stessi, a condizione che detta polizza fornisca un livello di copertura equivalente a quello richiesto.

Tra le altre novità della Proposta di Direttiva, volte a facilitare un processo decisionale informato da parte dei consumatori, vi è il divieto di dedurre il consenso del consumatore all’acquisto di servizi accessori tramite opzioni di default, ivi incluse le caselle preselezionate, e il divieto di vendita di prodotti di credito in assenza di previa richiesta ed esplicito consenso.

Inoltre, la Proposta di Direttiva introduce specifiche norme sulla prestazione del servizio di consulenza ai consumatori. Qualora il creditore, l’intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding forniscano servizi di consulenza, i consumatori devono essere debitamente informati di tale circostanza. L’informativa deve specificare se la raccomandazione fornita sarà basata solo sulla gamma dei loro prodotti o su un’ampia gamma di prodotti fra quelli reperibili sul mercato e, se del caso, deve includere un’indicazione del compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento in cui l’informazione è fornita l’importo non possa essere stabilito, il metodo utilizzato per calcolarlo.

Infine, la Proposta di Direttiva introduce specifici obblighi informativi in capo al creditore o al fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding in caso di modifica dei contratti di credito o dei contratti per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding e di variazione del tasso debitore.

Valutazione del merito creditizio

Valutazioni del merito creditizio poco rigorose consentono ai consumatori di ottenere credito anche quando non giustificato dalla loro situazione finanziaria, con conseguenze rischio di concessione di credito irresponsabile da parte dei creditori e sovraindebitamento per i consumatori. Per ridurre tali rischi, la Proposta di Direttiva apporta alcune modifiche al regime esistente aumentando il livello di protezione offerto ai consumatori. Innanzitutto, la Proposta di Direttiva chiarisce esplicitamente che la valutazione del merito creditizio deve essere effettuata nell’interesse del consumatore sulla base di informazioni pertinenti e accurate sul reddito e sulle spese del consumatore stesso e su altre informazioni sulla situazione economica e finanziaria che siano necessarie e proporzionate, come i documenti giustificativi del reddito, le fonti di rimborso, le informazioni sulle attività e passività finanziarie o le informazioni su altri impegni finanziari.

Viene altresì specificato che il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding possa erogare il credito solamente laddove i risultati della valutazione del merito creditizio indichino che gli obblighi derivanti dal contratto di credito o dal contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto stesso, salvo specifiche eccezioni.

Limiti sui tassi

La Proposta di Direttiva impone agli Stati Membri l’introduzione di limiti in relazione a uno o più dei seguenti elementi: (a) tassi di interesse applicabili ai contratti di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding; (b) il tasso annuo effettivo globale (TAEG); (c) il costo totale del credito per il consumatore. Gli Stati Membri avranno altresì facoltà di introdurre ulteriori limiti in relazione al credito revolving. La proposta non specifica né l’entità né le modalità per determinare tali limiti, lasciando discrezionalità agli Stati Membri.

L’introduzione dei suddetti limiti ha l’obiettivo di prevenire l’offerta di contratti di credito ai consumatori accompagnati da costi eccessivamente alti. La fissazione di limiti sui tassi è già una misura utilizzata in diversi Stati Membri.

Misure di tolleranza

Le misure volte a garantire un credito responsabile dovrebbero estendersi non solo alle fasi di distribuzione del prodotto di credito ma anche alla fase successiva di rimborso del credito da parte dei consumatori. La CCD attualmente non contiene alcuna disposizione sul trattamento dei consumatori in difficoltà finanziaria, lasciando la questione interamente agli Stati Membri. Ciò è stato particolarmente evidente durante la pandemia COVID-19 che ha portato un gran numero di consumatori a non essere in grado di far fronte ai propri obblighi di pagamento previsti dai contratti di credito sottoscritti precedentemente.

A tal riguardo, la Proposta di Direttiva ha previsto norme volte a richiamare l’attenzione dei creditori e incoraggiarli ad esercitare un ragionevole grado di tolleranza verso i consumatori. In particolare, la Proposta di Direttiva richiede che i creditori si dotino di politiche e procedure adeguate per esercitare, se del caso, un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio a procedimenti esecutivi tenendo conto, inter alia, della situazione del consumatore nonché valutando possibili alternative quali ad esempio, il rifinanziamento integrale o parziale di un contratto di credito, la modifica delle condizioni esistenti del contratto di credito prevedendo l’offerta di una sospensione dei pagamenti, l‘estensione della durata del contratto, il differimento del pagamento integrale o parziale delle rate da rimborsare per un determinato periodo o rimborsi parziali.

Conclusioni

La Proposta di Direttiva in materia di credito al consumo ha dunque l’ambizione di raggiungere numerosi obiettivi introducendo diverse novità rispetto alla CCD attualmente in vigore che si traducono, nella maggior parte dei casi, in nuovi o più onerosi obblighi in capo ai creditori, agli intermediari del credito e ai i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding. L’efficacia della nuova normativa nell’assicurare un elevato livello di protezione di consumatori e garantire un mercato interno armonizzato dipenderà inevitabilmente dall’implementazione e applicazione da parte degli Stati Membri ai quali la Proposta di Direttiva, nella sua attuale formulazione, sembrerebbe lasciare un ampio margine di discrezionalità su determinati aspetti. Con specifico riferimento all’Italia, l’implementazione della Proposta di Direttiva, una volta approvata, sarà un’occasione di revisione dell’attuale quadro normativo e si tradurrà, molto probabilmente, nell’adozione di regole di trasparenza e condotta ancora più stringenti.

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