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Attualità

La nuova disciplina dell’anatocismo bancario nella legge di stabilità: prime note

29 Gennaio 2014

Massimo Mazzola

Di cosa si parla in questo articolo

629. All’articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale

La legge di stabilità 2014 (l. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. in data 27.12.2013) è intervenuta, con il comma 629, a modificare l’art. 120, co. 2, TUB (d.lgs. 1.9.1993, n. 385), apportando una disciplina in materia di anatocismo che appare prima facie davvero innovativa.

La disposizione di cui all’art. 120 TUB, fino alla predetta modifica, sanciva esclusivamente il principio volto ad assicurare alla clientela che, con riferimento alle operazioni in conto corrente, vi fosse eguale periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.

L’emendamento alla normativa uniforme può essere riassunta nei termini seguenti.

Spetta al CICR (Comitato interministeriale credito e risparmio) stabilire modalità e criteri con riferimento alla produzione degli interessi nelle operazioni bancarie, nel rispetto di due condizioni tassativamente indicate.   Dal tenore della lettera a) appuriamo – e fin qui nessuna novità – che nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata alla clientela la parità di conteggio nella produzione degli interessi composti.

Non si tratta altro che della riproposizione di quanto stabilito dall’art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, che aveva introdotto nel corpo dell’art. 120 del TUB, stabilendo, proprio come la norma in esame, il potere del CICR di definire modalità e criteri per la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni in conto corrente, garantendo la coincidenza temporale, nel computo di questi, in tutte le operazione di dare e avere.

Ciò che è invece di sicuro interesse nell’analisi di quanto statuito dalle legge di stabilità è quanto ricaviamo dalla lettera b) del comma 629, ossia “che gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre altri interessi e che, nelle operazioni contabili successive, gli interessi sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.

La penna del legislatore, come sovente accade, non è stata particolarmente pulita, pur nell’intento meritorio che ha mosso il provvido intervento normativo.

Se, infatti, come emerge dai Lavori preparatori alla Legge, lo scopo della novella disposizione è quello di vietare che gli interessi, una volta capitalizzati, possano produrre in via ulteriore interessi, ponendo fine in modo tranchant all’istituto dell’anatocismo, un’interpretazione meramente letterale della disposizione conduce al risultato esattamente opposto.

Risulta difficile, infatti, comprendere come una volta che gli interessi siano stati capitalizzati, il calcolo sulla sorte capitale possa prescindere da questi ultimi, sterilizzandoli in modo da renderli infruttuosi.

Evidentemente il risultato cui si intende giungere è un saldo finale modulato separatamente con riferimento allo stato (passivo o attivo) del conto capitale e degli interessi maturati sullo stesso nello medesimo spazio temporale, senza che questi ultimi possano essere incorporati nel primo per le operazioni contabili conseguenti.

Sarà comunque compito dell’interprete farsi carico di correggere la maldestra formulazione normativa, richiamandosi alla ratio dell’innovativo intervento del legislatore, senza appiattirsi al mero dato letterale che, come detto, lascia alquanto perplessi.

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