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La nuova soglia usura nel Decreto Sviluppo

10 Giugno 2011
Di cosa si parla in questo articolo

Il Decreto Sviluppo approvato ieri, 05 maggio 2011, dal Consiglio dei Ministri, prevede la modifica dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, Legge in materia di usura.
In particolare, l’art. 7, lett. d), del Decreto Sviluppo prevede che le parole "aumentato della metà" di cui al suddetto art. 2 siano sostituite dalle seguenti "aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali”.
A fronte di tale modifica, quindi, il tasso soglia per l'usura verrà definito aumentando del 25% (e non più del 50%) il tasso medio rilevato dalla Banca d’Italia, aumentato di quattro punti percentuali, con un differenziale massimo tra tasso soglia e tasso medio pari a 8 punti percentuali.
Secondo il presidente dell'Abi Giuseppe Mussari, intervistato a Mattino 5, la modifica alle soglie di usura prevista dal decreto sviluppo permetterà alle banche di prestare soldi anche a clienti con profili di rischio finora esclusi dai limiti imposti dai vecchi tetti di usura.
"Un mutuo a tasso variabile a 20 anni, fino a quando il decreto non sarà in Gazzetta Ufficiale, ha un tasso massimo del 4%, il che lo rendeva un prodotto non utilizzabile. In base a questa nuova norma dovrebbe aggirarsi attorno al 6,5%-7%. Questa è una soglia massima e consente di inserire in questa fascia di aumento tutti quei soggetti che per il loro profilo di rischio devono pagare qualcosa in più", ha spiegato Mussari.
"La modifica” continua il presidente dell’Abi “è particolarmente innovativa perché mentre aumenta la soglia di usura, dall'altra parte mette un cap, non si può arrivare oltre un certo livello, in maniera tale che, al di là dell'andamento dei tassi comunque il premio per il rischio abbia un limite".
Finora, ha detto Mussari "il calcolo del nostro tasso di usura, che vale per tutti, per imprese e famiglie, risultava particolarmente penalizzante per una parte di clientela la cui quantità di rischio non consentiva alle banche di prestare loro soldi".

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