Il tema della portabilità dei conti correnti bancari è stato oggetto di uno specifico pronunciamento del Collegio di Coordinamento ABF, il quale, con la decisione n. 26297 del 13 dicembre 2019, ha statuito che “Le diversità strutturali e disciplinari tra conto corrente bancario e conto di pagamento escludono l’applicabilità al primo della penale di diritto privato per il ritardo nel trasferimento dei servizi di pagamento di cui all’art. 126 – septiesdecies del Testo unico bancario”.
Tale orientamento appare confliggere con quello assunto dalla vigilanza bancaria, secondo cui alla portabilità dei conti correnti bancari si applica la disciplina dei servizi di pagamento dettata agli articoli 126-bis e ss del Testo Unico Bancario (TUB).
Stante la rilevanza ed il ruolo delle decisioni del Collegio di Coordinamento ABF, appare difficile non tener conto di un simile contrasto, cui si accompagnano ricadute rilevanti sui diversi profili connessi tra l’altro al ritardo nel trasferimento, al regime sanzionatorio, ai criteri di calcolo dell’indennizzo, agli obblighi pendenti, e molto altro ancora.
Di questi temi parleremo nel corso del webinar del 1° aprile sulla “Portabilità dei servizi di pagamento ed estensione ai conti correnti bancari“.