L’art. 2467 c.c. avente ad oggetto il principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci per le società a responsabilità limitata può essere applicato alle società azionarie, in quanto la sua ratio consiste nel contrastare fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società “chiuse”, determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l’esposizione al rischio d’impresa, ponendo i capitali a disposizione dell’ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento; e tale ratio è compatibile anche con altre forme societarie, come desumibile proprio dall’art. 2497- quinquies cod. civ., visto che siffatta norma ne estende l’applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi vi eserciti attività di direzione e coordinamento.
E tale interpretazione estensiva si concretizza quando i soci finanziatori della s.p.a. siano in una posizione concreta simile a quelle dei soci finanziatori della s.r.l.
In particolare, l’identità di posizione può pacificamente affermarsi tutte le volte che l’organizzazione della società finanziata consenta al socio di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di una s.r.l. ai sensi dell’art. 2476 cod. civ.; e dunque di informazioni idonee a far apprezzare l’esistenza (art. 2467, secondo comma) dell’eccessivo squilibrio dell’indebitamente della società rispetto al patrimonio netto ovvero la situazione finanziaria tale da rendere ragionevole il ricorso al conferimento, in ragione delle quali è posta, per i finanziamenti dei soci, la regola di postergazione.
In questa prospettiva, la condizione del socio che sia anche amministratore della società finanziata può essere considerata alla stregua di elemento fondante una presunzione assoluta di conoscenza della situazione finanziaria appena detta.