Il carattere della prededucibilità, stabilito dal legislatore quanto ai crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione omologato, è coessenziale al fatto che si tratti di crediti annoverabili nella categoria suddetta. La norma richiamata (art. 182-quater) postula che, una volta accertata la presenza di crediti del tipo indicato, la prededucibilità consegue senza che il tribunale abbia a svolgere una nuova verifica di funzionalità, invero già insita nell’essere stato omologato l’accordo di ristrutturazione. Difatti la condizione alla quale il legislatore ha subordinato la natura prededucibile dei crediti è la derivazione da finanziamenti, “in qualsiasi forma effettuati”, la cui concessione sia stata contemplata dall’accordo. Donde, rispettando questa condizione, e omologato l’accordo, finanziamenti restano annoverabili tra quelli esecutivi, e i crediti afferenti debbono essere ammessi in prededuzione senza bisogno d’altro. Peraltro, l’ampia latitudine delle forme di finanziamento contemplate dall’art. 182-quater, comma l, legge fall. fa il paio con l’assenza di tipicità dei contenuti dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis legge fall., formalmente svincolato finanche dal vastissimo catalogo degli strumenti allestiti dall’art. 160, comma l, lett. a) e b), legge fall. per la regolazione concordataria della crisi.