Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla prededucibilità dei crediti del professionista sorti in funzione di una procedura concorsuale.
Dando continuità all’orientamento espresso nella sentenza di Cassazione n. 639/2021, la Suprema Corte ha ribadito il principio «secondo cui la L.Fall., art. 111, comma 2, nello stabilire che sono considerati prededucibili i crediti sorti “in funzione” di una procedura concorsuale, presuppone che una tale procedura sia stata aperta, non essendo, all’uopo, sufficiente la mera presentazione di una domanda di concordato che dà luogo unicamente ad un procedimento di verifica volto al mero accertamento dell’ammissibilità della proposta».
Gli Ermellini hanno pertanto escluso la prededucibilità del credito del professionista riferito all’attività svolta per predisposizione del piano di concordato della società poi fallita, rilevando come, nella vicenda esaminata, fosse fatto pacifico e non contestato quello secondo cui, dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, la società assistita dal professionista avesse rinunciato alla predetta domanda, così determinando la chiusura della procedura ancor prima della sua ammissione.