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Giurisprudenza

La prededuzione funzionale dei crediti antecedenti la procedura concorsuale

8 Ottobre 2024

Cassazione Civile, Sez. I, 23 settembre 2024, n. 25387 – Pres. Terrusi, Rel. Dongiacomo

La Prima Sezione della Cassazione Civile, con ordinanza n. 25387 del 23 settembre 2024 (Pres. Terrusi, Rel. Dongiacomo) si è pronunciata sulla prededucibilità del compenso maturato dal professionista, per le attività prestate in qualità di advisor contabile, in favore della società poi fallita, in funzione della presentazione della domanda di concordato (c.d. prededuzione funzionale).

La Corte, in particolare, ha chiarito che, qualora manchi la necessaria funzionalità delle prestazioni svolte dal professionista rispetto alla conservazione dei valori aziendali della società debitrice, il compenso maturato dall’opponente non ha natura prededucibile.

La Cassazione, in particolare, ricorda che l’art. 111, comma 2°, L.F. considera prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, individuandoli, alternativamente, sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, il primo dei quali va implicitamente integrato con la riferibilità del credito all’attività degli organi della procedura.

Della preducibilità dei crediti sorti anteriormente al concordato preventivo, nonché dei finanziamenti prededucibili nell’ambito della composizione negoziata e nella successione di procedure di regolazione della crisi, se ne discuterà ampiamente nel corso del nostro prossimo webinar sul terzo correttivo al Codice della Crisi e dell’Insolvenza, del 14 novembre p.v. “Il correttivo al Codice della Crisi: novità per i creditori bancari – Decreto Legislativo 13 settembre 2024 n. 227“.

Il carattere alternativo dei criteri enunciati dalla Cassazione nella pronuncia in commento, peraltro, non consente l’estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un labile collegamento con la procedura concorsuale, dovendosi in ogni caso accertare, con valutazione da compiersi ex ante, il vantaggio arrecato alla massa dei creditori.

Il credito del professionista che abbia assistito la società debitrice prima della sentenza dichiarativa del fallimento, gode, in particolare, della prededuzione cd. funzionale prevista dall’art. 111, comma 2°, L.F. esclusivamente nel caso in cui relative prestazioni siano state in concreto coerenti con l’interesse della massa dei creditori alla pronta instaurazione del regime concorsuale più appropriato alla reale consistenza dell’impresa e alle effettive possibilità di gestione dell’insolvenza.

In sostanza, per l’operatività della prededuzione funzionale, devono essere valutabili, in forza di un giudizio ex ante (e cioè a prescindere dal risultato effettivamente conseguito), come direttamente funzionali alla presentazione della relativa istanza ed alla predisposizione dei documenti a tal fine necessari e, per il loro tramite, in ragione degli effetti protettivi che ne conseguono per legge (cfr. gli artt. 44 e 45 e 167 L.F.), alla conservazione dell’integrità del valore del patrimonio aziendale o della relativa impresa.

Nel caso di specie, per la Corte, le prestazioni professionali stragiudiziali svolte non risultavano tuttavia programmaticamente volte ad assicurare la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale della società poi fallita.

Pertanto, conclude la Cassazione, il Tribunale ha correttamente ritenuto che, in difetto di “funzionalità” delle prestazioni svolte rispetto alla conservazione dei valori aziendali della società debitrice, il compenso conseguentemente maturato dall’opponente nei confronti di quest’ultima, non aveva natura prededucibile, ma andasse ammesso in chirografo.

Più in particolare, l’attività dell’advisor, il cui credito è stato oggetto di opposizione al passivo, era infatti relativa al solo concordato in bianco, e, pertanto, nessuna funzionalità poteva essere attribuita a tale attività rispetto alla presentazione di uno strumento concordatario: nel caso di specie, infatti, all’esito della decorrenza del termine previsto dall’art. 161, comma 6°, L.F., non era stata presentata alcuna proposta di concordato, essendo invece intervenuta una rinunzia alla domanda da parte della società debitrice.

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