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Giurisprudenza

La prescrizione decennale dell’azione di responsabilità contro il commissario straordinario

29 Ottobre 2020

Sara Addamo, Dottore di ricerca in diritto commerciale, Università di Trento; Incaricata alla ricerca, Libera Università di Bolzano; Avvocato

Cassazione Civile, Sez. I, 28 maggio 2020, n. 10093 – Pres. De Chiara, Rel. Vella

Di cosa si parla in questo articolo

La prima questione trattata dalla Suprema Corte riguarda il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità esercitata contro il commissario straordinario, a cui si applica l’art. 38 l. fall. previsto per il curatore revocato (v. artt. 199, l. fall. e 36, d.lgs. 270/99). Tale azione ha natura contrattuale in considerazione della natura del rapporto (equiparabile lato sensu al mandato) e del suo ricollegarsi alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico dell’organo concorsuale, sicché essa è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale, a decorrere dal giorno della sostituzione del curatore revocato (Cass. 25687/2018; conf. da ultimo Cass. 16589/2019; in passato v. Cass. 8716/1996; Cass. 1507/2000, proprio in tema di amministrazione straordinaria; Cass. 5044/2001; Cass. 16214/2007).

Tale conclusione non muta a seguito della riformulazione dell’art. 38 l. fall., con il passaggio dal paradigma della diligenza del buon padre di famiglia alla diligenza professionale, che costituisce piuttosto una conferma della natura contrattuale della responsabilità. Pertanto, come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, questa disposizione non presenta una lacuna normativa da colmare mediante un’applicazione analogica del combinato disposto degli artt. 2392 e 2949 cod. civ., il quale, peraltro, stabilendo una forma di “prescrizione breve”, non può che essere di stretta interpretazione (v. Cass. 10827/2007).

La Corte di Cassazione ha poi confermato la correttezza delle argomentazioni e delle motivazioni dei giudici di merito che hanno ritenuto che le condotte del commissario straordinario avessero integrato «palesi violazioni dei fondamentali e basilari principi di trasparenza e imparzialità delle procedure di gara» nella cessione del complesso aziendale, ma ha censurato la determinazione del quantum del danno liquidato, in relazione all’incremento degli interessi e della rivalutazione monetaria sul passivo privilegiato per ritardata predisposizione del piano di riparto (che se il commissario avesse effettuato una gara regolare sarebbe avvenuto diversi anni prima). Sul punto, la motivazione della sentenza impugnata risulta apparente, in quanto si limita a dare per certo che il nuovo commissario straordinario subentrato a quello revocato avrebbe «potuto procedere al riparto soltanto nel 2011, quando si sono rese disponibili le somme necessarie», senza null’altro specificare o aggiungere al riguardo, nonostante le specifiche contestazioni svolte rispetto alla verificazione di un evento interruttivo nel 2009, ovvero la cessazione del contenzioso con il soggetto concorrente che aveva impugnato la cessione di azienda.

Infine, la determinazione del quantum è censurata nella parte in cui la corte territoriale si è limitata a rigettare l’eccezione di compensatio lucri cum damno – ovvero di decurtazione dal danno da “incremento del passivo privilegiato” delle somme incassate dalle Procedure a titolo di interessi bancari attivi sul capitale costituito dal corrispettivo della cessione dei complessi aziendali, maturati nell’arco di tempo durante il quale detto capitale è risultato indisponibile per la ripartizione ai creditori – motivando lapidariamente nel senso che «trattasi di una argomentazione del tutto ipotetica ed assolutamente indimostrata sia nell’anche nel quantum», senza null’altro aggiungere.

 

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