Il tema dei diritti dei correntisti alla ripetizione di somme illegittimamente addebitate sul conto, soprattutto per interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto, presenta diversi, noti profili dibattuti.
Tra questi, un aspetto saliente è costituito dall’individuazione del giorno in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione (decennale) per far valere tali diritti, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ. (“la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”).
La giurisprudenza di merito, negli ultimi anni (in particolare, dopo che la Cassazione ha affermato l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale praticata dalle banche), è stata chiamata numerose volte a pronunciarsi sull’argomento e si è divisa, essenzialmente, tra due orientamenti.
Un orientamento ritiene che il termine di prescrizione decorra dalla chiusura del conto corrente, considerata la natura unitaria del contratto di conto corrente bancario, il quale darebbe luogo ad un unico rapporto giuridico, sicchè la serie di accreditamenti ed addebiti costituirebbe un dato contabile, mentre è solo con la chiusura del conto che si stabilisce l’entità del credito e del debito delle parti (cfr. Trib. Brescia, 22 aprile 2008; Trib. Venezia, 25 ottobre 2007; Trib. Lecce, 8 gennaio 2007, in I Contratti, 2007, 795; Trib. Bergamo, 29 maggio 2006, in Corr. mer., 2006, 981; Trib. Monza, 7 aprile 2006, in Red. Giuffrè, 2006; Trib. Mantova, 21 gennaio 2005, in Giur. mer., 2005, 1831).
Un diverso indirizzo afferma che la prescrizione decorra da ciascun addebito in conto corrente, poiché la relativa annotazione produrrebbe l’effetto di modificare il saldo e consentirebbe di esercitare il diritto di ripetizione (Trib. Torino, 30 ottobre 2003, in Giur. it., 2004, 102).
In questo quadro sono intervenute le Sezioni Unite (Cass., S.U., 2 dicembre 2010, n. 24418), le quali hanno stabilito che, al fine di individuare il dies a quo della prescrizione, occorre distinguere tra il caso in cui il cliente gode di una apertura di credito (e perciò il versamento sul conto serve a ripristinare la provvista) ed il caso in cui il conto è scoperto o il versamento sia comunque extra fido (qui il versamento è un vero pagamento, con natura solutoria).
Nella prima ipotesi, ha giudicato la Corte di legittimità, il termine di prescrizione decorre dalla chiusura del conto, poiché i precedenti addebiti, appunto, non sono qualificabili tecnicamente come pagamenti; nella seconda ipotesi, invece, ogni versamento corrisponde ad un vero pagamento e come tale (ove fosse eseguito per effetto di una clausola nulla) produce immediatamente il diritto del cliente di chiederne la ripetizione, ed il termine di prescrizione di tale diritto, di conseguenza, inizia a decorrere subito.
Tale soluzione, seppure con le suddette distinzioni, dava un quadro finalmente solido in termini di certezza del diritto.
Ma, come la dottrina ha prontamente segnalato (cfr. F. Greco, Anatocismo bancario e prescrizione: le Sezioni Unite e la difficile applicabilità del decreto mille proroghe. Continua il match tra correntisti e banche, in questa Rivista, settembre 2011), il legislatore è intervenuto con una “particolarmente tempestiva previsione”, mutando in modo radicale i termini della questione.
La norma cui si allude è l’art. 2, co. 61, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, conv. con modif. dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
Il suo tenore è il seguente: “in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’art. 2935 cod. civ. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Il senso della disposizione, così come colto da molte decisioni che l’hanno applicata (senza ravvisarne profili di illegittimità costituzionale), è che la prescrizione del diritto alla ripetizione inizia a decorrere, per ciascun addebito, dal momento in cui è avvenuta l’inerente annotazione in conto.
Il che si traduce nell’estinzione della gran parte delle pretese, specialmente in materia di anatocismo, atteso che in tale ambito, com’è noto, le controversie riguardano prevalentemente operazioni poste in essere negli anni ’80 e ’90 del secolo scorso, in relazione alla disciplina all’epoca vigente.
Taluni Giudici di merito, tuttavia, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale, in particolare censurando l’effetto retroattivo della norma, da cui sono scaturite nove ordinanze di rimessione alla Consulta.
Da qui l’ultimo (per ora?) capitolo della vicenda: la Corte Costituzionale, con sentenza del 5 aprile 2012, n. 78, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma sopra citata.
La Corte Costituzionale ha affermato che il principio di irretroattività della legge civile (art. 11 prel.) costituisce un valore fondamentale di civiltà giuridica e, pertanto, il legislatore può introdurre norme di interpretazione autentica, tali da incidere anche su situazioni preesistenti, solo se vi sia una situazione di obiettiva incertezza del dato normativo, oppure un contrasto giurisprudenziale irrisolto, o la necessità di recuperare il significato aderente all’originaria volontà del legislatore; e, comunque, sul presupposto che l’interpretazione autentica fornisca un significato già contenuto nella norma di legge interpretata, riconoscibile come una delle possibili letture del testo.
Sulla scorta di tale premessa la Consulta ha censurato la norma in questione, in quanto la stessa, “lungi dall’esprimere una soluzione ermeneutica rientrante tra i significati ascrivibili al citato art. 2935 cod. civ., ad esso nettamente deroga, innovando rispetto al testo previgente, peraltro senza alcuna ragionevole giustificazione”.
Da questa decisione si possono ora trarre due considerazioni di sintesi.
La prima è che per individuare il termine da cui decorre la prescrizione si ripristinano i criteri già emersi nella giurisprudenza precedente e sopra richiamati; dunque non si può fare riferimento alla norma dichiarata illegittima, con effetto (questo) certamente retroattivo, ossia valido anche per i giudizi pendenti, salvo il solo limite del giudicato (cfr. Cass., 6 maggio 2010, n. 10958).
La seconda considerazione è che, non solo vi è un “ripristino” degli orientamenti precedenti, ma vi è anzi un deciso rafforzamento dell’indirizzo maggioritario, per il quale la prescrizione decorre dalla chiusura del conto. Il contrario orientamento (prescrizione decorrente dai singoli addebiti), secondo la Corte Costituzionale, non può neppure ricondursi ad uno dei possibili significati dell’art. 2935 cod. civ.