In punto di procedura sanzionatoria di Consob e di contraddittorio procedimentale, la Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo il quale “la garanzia del giusto processo, ex art. 6 della CEDU, può essere realizzata, alternativamente, nella fase amministrativa – nel qual caso, una successiva fase giurisdizionale non sarebbe necessaria – ovvero mediante l’assoggettamento del provvedimento sanzionatorio – adottato in assenza di tali garanzie – ad un sindacato giurisdizionale pieno, di natura tendenzialmente sostitutiva ed attuato attraverso un procedimento conforme alle richiamate prescrizioni della Convenzione, il quale non ha l’effetto di sanare alcuna illegittimità originaria della fase amministrativa giacché la stessa, sebbene non connotata dalle garanzie di cui al citato art. 6, è comunque rispettosa delle relative prescrizioni, per essere destinata a concludersi con un provvedimento suscettibile di controllo giurisdizionale” (Cass. nn. 770 e 771 del 2017).
Nel caso di specie, i giudici di legittimità, rigettate le censure inerenti le violazioni delle norme di natura procedimentale, accolgono il ricorso presentato dalla Banca avente ad oggetto una delibera sanzionatoria adottata nei proprio confronti da Consob, con la quale veniva addebitato alla Banca e ai suoi esponenti, in particolare, di avere, nel collocamento di un prestito obbligazionario, omesso di effettuare la valutazione di adeguatezza di taluni ordini di sottoscrizione, imputando la sottoscrizione strumentalmente ad iniziativa del cliente. Secondo la Suprema Corte, il provvedimento della Corte di appello impugnato risulta viziato, poiché le presunzioni su cui quest’ultima ha ritenuto sussistente la prova dell’esistenza di regole interne nelle operazioni di collocamento, che non sarebbero state osservate, non rispondo ai requisiti di cui all’art. 2729 c.c.