Il presente contributo affronta i temi del conferimento della procura speciale alle liti non contestuale alla formazione dell’atto e della legittimità della stessa rilasciata digitalmente o analogicamente su supporto separato.
Con le sentenze n. 2075 e n. 2077 del 19 gennaio 2024 la Suprema Corte a Sezioni Unite ha enunciato i principi di diritto validi ai fini del legittimo rilascio della procura speciale alle liti e della sua utilizzabilità nei giudizi incardinati in una realtà digitalizzata.
1. Dalle ordinanze interlocutorie alle sentenze n. 2075/2024 e n. 2077/2024
A seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 19039 del 5 luglio 2023 è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione se il potere certificativo attribuito dall’art. 83, comma 3, c.p.c. all’avvocato consenta a quest’ultimo di autenticare la sottoscrizione del mandato speciale separatamente dal ricorso per cassazione al quale si riferisce e, quindi, in qualunque altro luogo e tempo, diversi da quelli della formazione dell’atto al quale la procura si riferisce.
Successivamente con ordinanza interlocutoria n. 20176 del 13 luglio 2023 è stato richiesto alle Sezioni Unite di pronunciarsi sulla validità della procura speciale, rilasciata con modalità analogica su foglio separato, utilizzata ai fini della proposizione del ricorso per Cassazione, notificato via PEC e depositato telematicamente.
In sostanza, i Giudici di Piazza Cavour sono stati investiti del potere decisionale in merito alla validità della procura speciale per un giudizio di legittimità conferita in difetto del presupposto di contestualità spaziale e temporale con la redazione dell’atto.
Al centro della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione sono stati posti l’effettività della tutela giurisdizionale, il rispetto del diritto di difesa di cui agli artt. 24 e 111 Cost., nonché il tentativo di ridurre eccessivi formalismi.
2. Sulla procura speciale alle liti non rilasciata contestualmente alla redazione del ricorso
Con la sentenza n. 2075/2024 del 19 gennaio 2024, gli ermellini hanno composto il contrasto giurisprudenziale esistente in materia.
Infatti, secondo un primo orientamento (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9271 del 04/04/2023, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11240 del 06/04/2022) la procura alle liti sarebbe invalida qualora la sottoscrizione non sia contestuale al redazione dell’atto di impugnazione, richiamando, in tal senso, l’art. 83 comma 3 c.p.c. e l’art. 2703 comma 2 c.c..
Infatti, l’art. 83 comma 3 c.p.c. presuppone che la procura speciale ai fini dell’autentica debba essere apposta in calce o margine dell’atto, mentre l’art. 2703 comma 2 primo periodo c.c. richiede che l’autentica della sottoscrizione debba avvenire in presenza del pubblico ufficiale a ciò abilitato.
Un altro orientamento (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 36827 del 15/12/2022) interpreta diversamente l’art. 83 comma 3 c.p.c., rilevando che la norma non presuppone la contestualità del conferimento della procura alla redazione dell’atto cui si riferisce, dato che la specialità si desume dalla congiunzione materiale o telematica al ricorso, nonché dalla sua susseguente notifica insieme a quest’ultimo.
I Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto di aderire al secondo orientamento secondo il quale il requisito della specialità della procura ai sensi degli artt. 83 comma 3 e 365 c.p.c. è soddisfatto se essa è congiunta materialmente o mediante strumenti informatici al ricorso e se il rilascio della medesima avvenga all’interno di un arco temporale ricompreso tra il momento iniziale di pubblicazione del provvedimento da impugnare e quello finale della notificazione del ricorso, quindi, né anteriormente né successivamente.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, riconosciuto la validità della procura speciale che – purché rilasciata in data successiva alla decisione da impugnare e anteriore alla notificazione del ricorso – “dia certezza che la procura sia conferita per impugnare una certa sentenza e che il mezzo di impugnazione per il quale essa è conferita sia per l’appunto il ricorso per cassazione”.
3. Sulla procura rilasciata su foglio separato
Altra questione sulla quale i giudici di legittimità, con la sentenza n. 2077/2024 del 19 gennaio 2024, si sono pronunciati, nasce dal valore attribuibile ad una procura alle liti con firma autografa, digitalizzata e autenticata dal difensore, posta su di un foglio separato ma inserito nella medesima PEC o busta telematica che conterrà il ricorso, nativo digitale.
La confusione, all’alba della riforma Cartabia, sembra massima: difficile decidere se privilegiare il principio del salvis iuribus o pretendere un maggiore rigore formale.
Sull’annosa questione, le Sezioni Unite hanno messo il punto conclusivo, con una sentenza che non lascia margini di incertezza.
Gli ermellini, partendo dall’analisi della precedente pronuncia in materia delle Sezioni Unite, la n. 36057/2022, hanno evidenziato che in quel caso la questione aveva ad oggetto la specialità della procura redatta un foglio separato allegato al ricorso anch’esso cartaceo.
Nella suindicata pronuncia, infatti la Cassazione aveva ritenuto che il requisito della specialità della procura alle liti fosse imprescindibile ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, indipendentemente dalla collocazione topografica della procura stessa, fermo il principio generale secondo cui “la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti”.
E proprio da tale principio che gli ermellini con la sentenza n. 2077 del 19 gennaio 2024, giungono alla corretta, a parere delle scriventi, conclusione secondo cui occorre evitare eccessi di formalismo che, lungi dal garantire il diritto di difesa, lo ingabbino in regole astratte e limitative. Limitazioni che rischiano di condurre ad una violazione dei principi costituzionalmente garantiti (artt. 111 e 24 Cost.).
4. L’art. 83 c.p.c.
Entrambe le pronunce valorizzano il tenore letterale dell’art. 83 c.p.c. e la sua ratio: la norma non richiede, infatti, quale requisito di forma – contenuto del mandato alle liti la data e il luogo di rilascio; pertanto, la sua collocazione topografica rispetto all’atto cui accede è dirimente. Inoltre, il principio ispiratore della disposizione sta nella certezza e nella conoscibilità all’esterno del potere rappresentativo del difensore che sostituisce in giudizio la parte.
Conclusivamente, indipendentemente dal fatto che la procura sia rilasciata su un documento informatico sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, oppure sia rilasciata su supporto cartaceo, che il difensore trasmette in copia informativa autenticata con firma digitale, la sua presenza all’interno della “busta telematica” comporterà una presunzione assoluta relativamente alla congiunzione materiale della procura all’atto cui si riferisce, in quanto la realtà virtuale soddisferà in questo caso quanto richiesto ai fini della congiunzione materiale.