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Giurisprudenza

La produzione della documentazione del credito in sofferenza rende revocabile l’ordinanza di cancellazione della segnalazione presso la Centrale Rischi

18 Settembre 2017

Miriam Ghilardi, Trainee Lawyer presso Frau Ruffino Verna

Tribunale di Milano, 29 agosto 2017 – Pres. Manunta, Rel Savignano

Di cosa si parla in questo articolo

È revocabile l’ordinanza cautelare di cancellazione della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi Finanziari della Banca d’Italia, disposta ex art. 700 c.p.c., qualora il reclamante depositi per la prima volta la documentazione giustificativa dell’esistenza e dell’esigibilità del credito in sofferenza nel giudizio di reclamo. Infatti, per quanto ciò comporti un aggravio a carico della giustizia rendendo necessaria l’instaurazione di un altro giudizio, l’art. 669 terdecies co. 4 c.p.c. non preclude la disamina e l’utilizzazione di tale documentazione.

 

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