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Giurisprudenza

La rappresentanza legale delle società di capitali in giudizio e la relativa facoltà di nomina dei difensori

15 Settembre 2020

Rossella Pucci, Dentons Europe Studio Legale Tributario

Cassazione Civile, Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12640 – Pres. Tedesco, Rel. Besso Marcheis

Di cosa si parla in questo articolo

Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nelle società di capitali, il potere di rappresentanza spetta agli Amministratori i quali possono conferirlo, in base allo statuto o alle determinazione dell’organo deliberativo, anche a soggetti che siano preposti a un settore con poteri di rappresentanza sostanziale o inseriti con carattere sistematico nella gestione sociale o in un suo ramo.

In particolare, la procura in concreto conferita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nominato Amministratore delegato e Direttore generale con poteri di rappresentanza legale e amministrazione ordinaria e straordinaria, con facoltà di sub-delega) al Dirigente preposto alla direzione legale della società – qualificata come delega generale a svolgere sia attività di carattere processuale che sostanziale – comporta un generale potere di disposizione del diritto sostanziale da parte dell’interessato.

Ebbene, la procura che conferisca il potere di decidere, a nome della società, le modalità di definizione di rapporti controversi non può intendersi quale conferimento di rappresentanza meramente processuale; infatti, l’anzidetto potere di scegliere rileva caratteristiche sostanziali e negoziali, comprendendo in sé quello di costituirsi in giudizio.

Nel caso di specie, l’oggetto della materia del contendere trova le sue origini nel rigetto, da parte del giudice di primo grado nonché della Corte d’Appello, dell’eccezione di invalidità della procura alle liti conferita dalla società interessata alla convenuta, stante la sostenuta carenza di potere rappresentativo di carattere sostanziale in capo al firmatario della procura.

In sede di ricorso alla Corte di Cassazione, si è sostenuto che la rappresentanza legale della società in giudizio, con relativa facoltà di nomina dei difensori, fosse attribuita dallo statuto sociale unicamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché ai Consiglieri delegati, se nominati. Inoltre, posto che la procura rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione specifica i poteri conferiti al procuratore, dalla specificazione non risultava alcun potere istitorio.

Rileva, dunque, l’opzione interpretativa della Cassazione che, confermando la decisione dei giudici di merito, ha richiamato il proprio consolidato orientamento precisando che l’espressa attribuzione del potere di rappresentanza processuale (con relativa facoltà di nomina dei difensori) al capo dell’ufficio legale di una grande impresa “implica il potere di questi di agire anche agli effetti sostanziali per i rapporti riferibili al settore aziendale di competenza, indipendentemente dal conferimento di specifiche procure”; il potere di rappresentanza sostanziale costituisce, infatti, l’effetto naturale della collocazione del suddetto soggetto nell’organizzazione dell’impresa.

 

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