L’operazione finanziaria posta in essere in difetto di prova dell’ordine d’acquisto può essere successivamente ratificata da parte dell’investitore; tuttavia, resta dovuta l’informativa nei confronti del cliente, anche al momento della condotta integrante la ratifica, circa i rischi dell’operazione compiuta.
La successiva ratifica da parte del cliente di un’operazione eseguita in difetto di prova dell’ordine d’acquisto non vale ad esonerare la banca dalla responsabilità per inadempimento all’obbligo di informativa circa i rischi dell’operazione.