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Attualità

La ratifica della Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa da parte della Svizzera

6 Ottobre 2016

Stefano Massarotto e Vincenzo Maiese, Studio Tributario Associato Facchini Rossi & Soci

Premessa

La Svizzera compie un ulteriore passo in avanti nel cammino verso la trasparenza fiscale. Il 26 settembre 2016 è stato depositato lo strumento di ratifica della Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (“Convenzione MAAT”) predisposta dal Consiglio d’Europa e dall’OCSE nel 1988 (cfr. contenuti correlati); l’entrata in vigore, per la Svizzera, è fissata al 1° gennaio 2017.

La Convenzione MAAT è un importante strumento di cooperazione – le giurisdizioni partecipanti sono 104 – che si aggiunge alle intese bilaterali (Convenzioni contro le doppie imposizioni e Tax Information Exchange Agreements) già concluse dalla Svizzera, ampliando la possibilità di ricorrere all’assistenza amministrativa.

La disciplina della Convenzione MAAT

Per effetto delle riserve apposte dal Decreto Federale del 18 dicembre 2015[1], la Convenzione MAAT trova applicazione nei confronti della Svizzera nei seguenti termini.

La Svizzera si impegna a concedere assistenza amministrativa esclusivamente per le seguenti imposte:

  1. imposte sul reddito o sugli utili;
  2. imposte sulle plusvalenze (ove prelevate separatamente rispetto alle imposte sul reddito o sugli utili);
  3. imposte sul patrimonio netto.

L’assistenza amministrativa è consentita, principalmente, nella forma dello scambio di informazioni. La Svizzera ha, infatti, ritenuto opportuno escludere o limitare le altre forme di assistenza previste dalla Convenzione[2] .

Per quanto riguarda lo scambio di informazioni, la Convenzione prevede tre modalità: su richiesta, spontaneo e automatico.

Lo scambio su richiesta è allineato, sostanzialmente, allo standard definito dall’articolo 26 della Convenzione Modello dell’OCSE; tra gli aspetti più rilevanti della disciplina si segnalano: il requisito della “prevedibile rilevanza” delle informazioni richieste, che ha la finalità di consentire lo scambio nella misura più ampia possibile; l’inopponibilità del segreto bancario; la possibilità di presentare domande raggruppate; il divieto delle fishing exepeditions nonchéla previsione di determinati limiti all’obbligo di assistenza[3].

Confermando la tradizionale attenzione alla tutela della sfera privata, la Svizzera si è riservata il diritto di informare le persone interessate nel caso di scambio di informazioni su richiesta o spontaneo.

Per quanto riguarda lo scambio automatico, la Convenzione MAAT pone la base giuridica che legittima la partecipazione della Svizzera ad accordi internazionali sullo scambio automatico di informazioni; ne è un esempio il “Multilateral Competent Authority Agreement” che prevede lo scambio automatico delle informazioni relative ai conti finanziari.

Entrata in vigore e parziale retroattività

Le disposizioni della Convenzione MAAT entreranno in vigore, per quanto riguarda la Svizzera, il 1° gennaio 2017 ed avranno effetto per l’assistenza amministrativa relativa ai periodi di imposta (o, in assenza di questi, agli obblighi fiscali) che decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore, salvo diverso accordo tra gli Stati partecipanti.

Un regime speciale è previsto per le violazioni che assumono rilevanza penale secondo il diritto dello Stato richiedente. In tale ipotesi, infatti, la Convenzione ha effetto dalla data di entrata in vigore anche in relazione a periodi di imposta anteriori.

La Svizzera, avvalendosi di una riserva ammessa dalla Convenzione, ha deciso di limitare tale retroattività al terzo periodo di imposta precedente all’entrata in vigore della Convenzione MAAT. Di conseguenza, con riferimento alle violazioni penalmente rilevanti, l’assistenza amministrativa potrà riguardare i periodi di imposta che decorrono dal 1° gennaio 2014.

Ai fini della retroattività, è sufficiente che la condotta assuma rilevanza penale solo secondo la legislazione dello Stato richiedente. Non si applica, dunque, il principio della “doppia incriminazione” per effetto del quale il fatto deve essere considerato penalmente illecito sia per lo Stato richiedente che per lo Stato interpellato.

Il rapporto tra la Convenzione MAAT e la Convenzione Italia/Svizzera

Oltre ad essere parti contraenti della Convenzione MAAT, la Svizzera e l’Italia hanno firmato, in data 23 febbraio 2015, un Protocollo alla Convenzione contro le doppie imposizioni. Il Protocollo è entrato in vigore il 13 luglio 2016 e consente l’assistenza amministrativa, retroattivamente, per i fatti o le circostanze “esistenti o realizzate” a decorrere dalla data della firma (23 febbraio 2015).

Si pone dunque il tema del rapporto tra i due strumenti – da un lato, il Protocollo alla Convenzione bilaterale, e dall’altro, la Convenzione MAAT – soprattutto alla luce del diverso ambito temporale di applicazione. Ed infatti, per le condotte aventi rilevanza penale, la Convenzione MAAT prevede una retroattività che può risalire fino al periodo di imposta 2014, dunque più indietro rispetto al Protocollo.

Secondo l’articolo 27 della Convenzione MAAT, l’assistenza amministrativa ivi disciplinata non limita né viene limitata da altri strumenti di cooperazione fiscale. Anche il Consiglio Federale Svizzero, nella Rapporto esplicativo avente ad oggetto la Convenzione MAAT, ammette che i diversi strumenti possano coesistere e che l’assistenza amministrativa possa fondarsi su basi giuridiche diverse, potendo lo Stato richiedente scegliere, di volta in volta, quale strumento attivare.

Seguendo questa impostazione, almeno per i fatti aventi rilevanza penale, la Convenzione MAAT potrebbe dunque consentire all’Italia, in qualità di Stato richiedente, di superare il limite temporale previsto dal Protocollo (fissato al 23 febbraio 2015) e di accedere alle informazioni relative già al periodo di imposta 2014.

 


[1] L’articolo 30 della Convenzione MAAT prevede un elenco tassativo di riserve che gli Stati possono apporre, ad esempio, per limitare le imposte coperte dall’assistenza amministrativa o per escludere determinate forme di cooperazione ammnistrativa.

[2] La Svizzera ha escluso di prestare assistenza per il recupero dei crediti fiscali e non accetta la presenza di rappresentanti di autorità estere nel corso di verifiche fiscali eseguite nel territorio svizzero. È consentita la notifica dei documenti a mezzo posta ma non è ammessa la notifica amministrativa (tramite le autorità svizzere).

[3] I predetti limiti sono elencati nell’articolo 21 della Convenzione che pone ilprincipio del previo esaurimento dei mezzi interni, il limite dell’ordine pubblico e del segreto professionale, industriale o commerciale. In aggiunta, l’obbligo di assistenza non può imporre allo Stato richiesto di adottare misure amministrative in deroga alla legislazione o prassi amministrativa sia propria che dello Stato richiedente o fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla legislazione o prassi amministrativa sia propria che dello Stato richiedente. Dall’altro lato, lo scambio di informazione non può essere rifiutato in assenza di un “domestic tax interest”.

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