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Flash News

La razionalizzazione delle imposte indirette e sulle successioni in G.U.

3 Ottobre 2024

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 231 del 02 ottobre 2024 il Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante disposizioni per la razionalizzazione di vari imposte, fra cui l’imposta di registro, l’imposta sulle successioni e donazioni, l’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

Modifiche alle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni

L’articolo 1 apporta una complessiva revisione all’imposta sulle donazioni e successioni, modificando l’intero Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 346/1990.

Tra le principali modifiche si segnalano:

  • la riconduzione, in seno al Testo unico, delle modalità di determinazione dell’imposta, delle aliquote e delle franchigie
  • l’imposta, oltre ad applicarsi ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte e per donazione, si applicherà anche ai trasferimenti di beni e diritti che avvengono a titolo gratuito (in luogo della locuzione “altra liberalità tra vivi”) ricomprendendo in questa definizione i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, cui quindi si applicherà l’imposta
  • quando il disponente o il trustee versano il tributo al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione (l’imposta viene quindi determinata con riferimento al valore dei beni al momento del conferimento e al rapporto esistente tra disponente e beneficiano), sarà applicata un’aliquota più elevata, senza tener conto delle franchigie, qualora non sia possibile determinare la categoria di beneficiari: al momento del conferimento dei beni ovvero dell’apertura della successione, dovrebbe quindi essere individuata la classe di parenti o affini per i quali la tassazione è omogenea
  • ai fini della base imponibile, in recepimento della giurisprudenza di legittimità, l’esclusione del donatum dalla perimetrazione del relictum, sia ai fini delle aliquote sia ai fini delle franchigie dell’imposta sulle successioni: l’imposta non si applicherà, oltre che agli importi ordinariamente non soggetti a collazione ai sensi dell’articolo 742 c.c. e alle donazioni di modico valore (di cui all’articolo 783 c.c.), alle liberalità che non costituiscono donazione ai sensi dell’art. 770, c. 2 C.c., ovvero alle liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi
  • la modifica alle disposizioni sui trasferimenti d’azienda familiare
  • le banche, gli intermediari finanziari e le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell’asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non superiore a 26 anni.
  • una generale semplificazione delle dichiarazioni, anche con riferimento ai documenti allegati e all’invio telematico
  • l’introduzione del principio di autoliquidazione dell’imposta con successivo controllo da parte dell’amministrazione finanziaria
  • l’ufficio dell’Agenzia delle entrate, se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell’imposta principale; viene eliminata la misura fissa degli interessi, che in precedenza il Testo Unico fissava nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.

 Modifiche alle disposizioni concernenti l’imposta di registro

Vengono introdotte all’art. 2 alcune modifiche alla disciplina dell’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, volte a:

  • aggiornare i riferimenti normativi al diritto interno e unionale
  • semplificare la registrazione degli atti, anche attraverso l’utilizzo di modalità telematiche
  • facilitare il versamento dell’imposta, anche attraverso l’autoliquidazione della medesima da parte dei contribuenti
  • prevedere, in merito alle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, un’apposita pattuizione recante la ripartizione del corrispettivo indicata nell’atto o nei suoi allegati
  • prevedere che anche per le rendite vitalizie soggette all’imposta di registro (oltre che a quelle soggette all’imposta sulle successioni e donazioni), laddove il tasso di interesse legale risulti uguale o inferiore allo 0,1%, si assumono i coefficienti previsti dal decreto MEF n. 302 del 30 dicembre 2015.

La disposizione in esame, in particolare, modifica il testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Tasse per servizi ipotecari e catastali

L’articolo 5 modifica le vigenti disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastale, accorpando le due categorie di imposte.

Per le operazioni eseguite nell’interesse dello Stato o delle altre pubbliche amministrazioni, le ordinarie tasse inerenti ai servizi ipotecari e catastali non saranno dovute; le tariffe più alte riguarderanno le volture.


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