Nell’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha l’occasione di tornare – per vero sotto un profilo peculiare – sul controverso tema dei limiti del sindacato del giudice nel contesto dell’omologazione di un concordato preventivo.
La questione portata all’attenzione dei Giudici di Legittimità, infatti, non si attesta sulla dicotomia tra controllo formale e sostanziale (ovvero, se si preferisce, tra fattibilità giuridica e fattibilità economica del concordato preventivo), bensì sul sindacato che il giudice può esercitare nei confronti dell’attestazione del professionista.
In particolare, la Corte afferma che “è compito precipuo del giudice garantire il rispetto della legalità nello svolgimento della procedura concorsuale, e in questa prospettiva spetta a lui esercitare sulla relazione del professionista attestatore un controllo specifico, concernente la congruità e la logicità della motivazione e il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati e il conseguente giudizio”.
Sotto questo profilo, dunque, spetterà al giudice, in sede di omologa del concordato preventivo, sindacare la corretta predisposizione dell’attestazione in termini di completezza dei dati e comprensibilità dei criteri di giudizio, in quanto tale analisi rientra nella verifica di regolarità dell’andamento della procedura a questi demandata (nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha affermato la correttezza del provvedimento di rigetto dell’omologa del concordato preventivo che il giudice di merito aveva motivato sulla base della mancata compiuta indicazione, nella relativa attestazione, dei criteri posti alla base delle analisi e delle perizie).