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Giurisprudenza

La responsabilità degli amministratori di società di capitali e la c.d. business judgement rule

16 Dicembre 2015

Marta Colombo, Trainee presso Lombardi Molinari Segni

Tribunale di Roma, 28 settembre 2015, n. 19198

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Roma si è pronunciato in relazione alla c.d. business judgement rule, elaborata dalla dottrina statunitense al fine di limitare il sindacato dell’autorità giudiziaria nell’ambito delle azioni di responsabilità contro gli amministratori di società di capitali.

In particolare secondo il Tribunale tale regola impedisce al giudice di sindacare nel merito le scelte di gestione degli amministratori, i quali non hanno l’obbligo di amministrare la società con successo.

Ciò che forma oggetto del sindacato del giudice, infatti, riguarda esclusivamente le modalità di esercizio del potere discrezionale che deve riconoscersi in capo agli amministratori, e cioè il rispetto degli obblighi generali e specifici dell’ordinamento.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza italiana tale principio non può ritenersi assoluto, ma al contrario è soggetto a due limiti:

a) Il primo è il c.d. sindacato sul modo in cui la scelta gestionale è stata compiuta, la quale è sottoposta a sindacato di merito solamente se compiuta illegittimamente, e quindi senza adottare la diligenza dovuta nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere, esponendo l’impresa a perdite altrimenti prevenibili.

b) Il secondo è il c.d. sindacato sulle ragioni per cui la scelta compiuta è stata preferita ad altre. Affinché l’amministratore di una società vada esente da responsabilità non basta che lo stesso abbia assunto tutte le informazioni necessarie e abbia eseguito tutte le verifiche del caso, essendo necessario che le informazioni e le verifiche così assunte abbiano indotto l’amministratore ad una scelta razionale.

Alla luce di quanto detto, occorre quindi coordinare la business judgement rule con i principi giuridici italiani che governano la responsabilità degli amministratori di società di capitali, e segnatamente con l’art. 2476 c.c., che tratteggia la responsabilità degli amministratori in termini colposi, distingue gli obblighi che incombono sugli amministratori in generali e specifici e regola la distribuzione dell’onere della prova.

 

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