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Giurisprudenza

La responsabilità della banca negoziatrice dell’assegno di traenza non esclude il concorso di colpa del danneggiato

13 Giugno 2019

Alberto Mager

Cassazione Civile, Sez. I, 11 marzo 2019, n. 6979 – Pres. De Chiara, Rel. Valitutti

Di cosa si parla in questo articolo

Nel caso di incasso “fraudolento” dell’assegno di traenza da parte di soggetto diverso dal beneficiario, la sussistenza della responsabilità della banca negoziatrice non esclude che il danno possa essere eziologicamente ascrivibile anche alla condotta colposa del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 c.c.

Sulla base del principio di diritto sopra esposto, la Suprema Corte conferma la decisione di merito che ha ritenuto antecedenti causali del danno per il 50% la condotta della banca negoziatrice che non aveva adeguatamente verificato l’identità del soggetto presentatosi all’incasso, e, per il restante 50%, la condotta della compagnia assicurativa danneggiata la quale, tra le altre cose, non aveva debitamente segnalato l’avvenuto trafugamento dell’assegno (spedito via posta ordinaria).

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