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Giurisprudenza

La responsabilità della banca negoziatrice per inosservanza dell’art. 43 legge assegni ha natura contrattuale

9 Marzo 2020

Arianna Guercini, Dottoranda in Economia e diritto dell’impresa, Università di Bergamo

Cassazione civile, Sez. VI, 21 gennaio 2020, n. 1177 – Pres. Genovese, Rel. Caiazzo

Di cosa si parla in questo articolo

Con l’ordinanza in esame la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza impugnata (App. Roma del 8.10.2017) in quanto difforme al principio di diritto sancito dalle S.U. (cfr. sent. nn. 12477/18 e 14712/07), secondo il quale la responsabilità della banca negoziatrice per inosservanza del disposto di cui all’ art. 43 del R.D. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni) ha natura contrattuale derivante da contatto sociale (nel caso di specie, la Corte di appello aveva infatti ritenuto i) che il citato art. 43 fosse da interpretare a prescindere dalla sussistenza o meno di una colpa nell’errata identificazione del prenditore di un assegno di traenza, ii) l’irrilevanza della difesa della banca convenuta di aver adottato opportuni comportamenti prudenziali all’atto della presentazione dei titoli per l’incasso).

Conseguentemente, “la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176 c.c., comma 2” (ovverosia, la diligenza nascente dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve).

Non può essere più sostenuta, difatti, “la tesi secondo cui la banca risponde del pagamento dell’assegno non trasferibile prescindendo dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sull’identificazione”: una forma di responsabilità oggettiva “potrebbe predicarsi solo in difetto di un rapporto in senso lato contrattuale tra danneggiante e danneggiato, come ad esempio nelle ipotesi tipiche disciplinate dagli artt. 2048 e 2053 c.c., appartenenti però all’ambito della responsabilità aquiliana, laddove, invece, nella logica della responsabilità contrattuale (anche nella forma della responsabilità da contatto sociale qualificato), la colpa torna a recuperare la propria centralità ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c..

 

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