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Giurisprudenza

La responsabilità della Consob e dei suoi funzionari: gli effetti della transazione tra il creditori e un debitore in solido verso gli altri condebitori

14 Dicembre 2016

Enrico Restelli, Dottorando di ricerca in diritto commerciale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Cassazione Civile, Sez. I, 17 novembre 2016, n. 23418 – Pres. Dogliotti, Est. Nazzicone

La sentenza in epigrafe fa seguito alla condanna di un commissario e di due esperti Consob al risarcimento dei danni subiti da alcuni investitori a causa della falsità di un prospetto approvato dall’Autorità di vigilanza successivamente a un’istruttoria interna curata dai tre convenuti, e affronta il tema dell’efficacia nei confronti di questi ultimi di una transazione stipulata da Consob – per mezzo del Ministero dell’economia – con gli investitori danneggiati.

In un’obbligazione solidale passiva, la transazione conclusa tra il creditore e uno dei debitori solidalmente responsabili che abbia ad oggetto l’intero rapporto obbligatorio produce i suoi effetti anche nei confronti degli altri condebitori che – pur estranei al contratto – hanno dichiarato di volerne profittare (così, l’art. 1304, primo comma c.c., e cfr. la sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 30174 del 30 dicembre 2011). Questo effetto trova la propria giustificazione nella particolare natura di tale contratto, che ha ad oggetto l’intero rapporto controverso (plurilaterale nel lato passivo) e non una singola quota relativa al rapporto bilaterale tra il creditore e uno dei debitori. Per questa ragione poi, le parti che stipulano un simile negozio non possono derogare alla disciplina di cui all’art. 1304 c.c., giacché questa conferisce un diritto potestativo a un soggetto terzo rispetto al contratto, diritto del quale le parti non sono legittimate a disporre.

A questo riguardo, «stabilire se, in concreto, la transazione tra il creditore e uno dei debitori in solido abbia avuto ad oggetto l’intero debito o solo la quota del debitore transigente comporta un’indagine di merito sul contenuto del contratto e sulla comune volontà» delle parti.

Ciò premesso però, «in taluni casi – come, appunto, in presenza della responsabilità dello Stato per il fatto dei suoi funzionari – sull’ente pubblico grava di regola l’intero debito, perché lo stesso è convenuto in giudizio solo in ragione del rapporto con il funzionario, e dunque per fatto altrui e con riguardo all’intera entità delle conseguenze dannose scaturite […] Onde la transazione non può, per definizione, che riguardare l’intero e non una mera quota interna, la quale in tal caso non sussiste, attesa la posizione del soggetto obbligato per fatto d’altri e per l’intero debito». In tali circostanze dunque, poiché l’applicazione dell’art. 1304, primo comma, c.c. è in re ipsa, al giudice non resta che accertare, nel merito, «l’esistenza ed efficacia delle dichiarazioni di volerne profittare» eventualmente rese dagli altri condebitori.

Simili principi trovano applicazione anche con riferimento ai pagamenti effettuati da uno dei debitori in solido, pagamenti dei quali si giovano anche gli altri condebitori (art. 1292, primo periodo, c.c.): in caso contrario infatti, si avrebbe un’inammissibile «duplicazione dei risarcimenti, nonché degli obblighi risarcitori» (si tenga poi presente che, nel caso di specie, sul commissario e sugli esperti Consob grava, per gli stessi fatti, anche una responsabilità per danno erariale). Pertanto, il pagamento dell’intero importo concordato nella menzionata transazione produce senz’altro effetti anche nei confronti dei convenuti nel processo de quo e, qualora questi abbiano dichiarato di voler profittare di tale transazione, l’obbligazione risarcitoria che grava su costoro deve considerarsi estinta ipso iure.


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