Come noto, la disciplina relativa all’emissione delle obbligazioni bancarie garantite (covered bond) è contenuta nell’art. 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 (disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, di seguito, la “Legge”), introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
In particolare, secondo lo schema operativo delineato da tale disposizione, l’emissione delle obbligazioni in parola prevede: (i) la cessione da parte dell’emittente (o di un’altra banca) a una società veicolo di attivi di elevata qualità creditizia, costituiti in patrimonio separato; (ii) l’erogazione da parte della banca cedente (o di altra banca) alla società cessionaria di un finanziamento subordinato volto a fornire alla stessa i mezzi per acquistare tali attività; (iii) la prestazione da parte della cessionaria di una garanzia in favore dei portatori delle obbligazioni, nei limiti del patrimonio separato costituito: una delle peculiarità delle obbligazioni bancarie garantite è dunque quella di essere caratterizzate dal c.d. meccanismo di doppia rivalsa (dual recourse), ovvero da un duplice diritto di credito, sussistente sia nei confronti dell’emittente, sia nei confronti degli attivi inclusi nel patrimonio segregato (cover pool).
In attuazione del comma 5 dell’art. 7 bis della Legge, il Ministero dell’economia e delle finanze ha emanato il decreto del 14 dicembre 2006, n. 310, avente ad oggetto, nello specifico, l’individuazione delle attività cedibili, il rapporto massimo tra le obbligazioni garantite e le attività cedute, nonché le caratteristiche della garanzia.
Inoltre, in conformità di quanto previsto dal comma 6 dell’art. 7 bis della Legge e dall’art. 53 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il TUB), Banca d’Italia ha emanato le disposizioni di vigilanza in materia, contenute nella Parte Terza, Capitolo 3, della Circolare n. 285 del 2013 (di seguito, la “Circolare”).
In particolare, per quanto concerne i requisiti richiesti alle banche per l’emissione delle obbligazioni garantite, la Circolare (fino all’aggiornamento di cui si darà conto a breve), al paragrafo 1, Sezione II, Capitolo 3, Parte Terza della Circolare, rubricato “Requisiti delle banche emittenti e/o cedenti”, prevedeva che l’emissione di tali strumenti finanziari fosse consentita solo alle banche facenti parte di gruppi i quali, al momento dell’emissione, avessero: (i) fondi propri non inferiori a 250 milioni di euro e (ii) un total capital ratio a livello consolidato non inferiore al 9%.
Il 14 giugno 2018, l’Autorità di Vigilanza ha posto in pubblica consultazione la revisione della disciplina in commento, proponendo di consentire l’emissione delle obbligazioni garantite anche alle banche con fondi propri inferiori ai 250 milioni di euro, nel rispetto di determinate condizioni.
Ad esito della consultazione, è stato pubblicato l’aggiornamento n. 23 del 25 settembre 2018 alla Circolare, che ha sostanzialmente confermato la proposta iniziale, suddividendo il paragrafo 1, Sezione II, Capitolo 3, Parte Terza della Circolare (“Requisiti delle banche emittenti e/o cedenti”) in due parti.
In particolare, la prima parte, rubricata “1.1 Banche abilitate all’emissione senza comunicazione preventiva alla Banca d’Italia”, contiene la trasposizione della versione precedente norma, che rimane applicabile alle banche facenti parte di gruppi che integrano i suddetti requisiti: tali banche possono continuare ad avviare programmi di emissione di covered bond senza alcuna comunicazione preventiva a Banca d’Italia.
La seconda parte, invece, rubricata “1.2 Emissione di obbligazioni bancarie garantite con comunicazione preventiva alla Banca d’Italia”, costituisce la disposizione di nuova introduzione, in forza della quale è ora consentito emettere covered bonds anche alle banche che detengono fondi propri inferiori alla soglia dei 250 milioni di euro; ciò – a differenza di quanto previsto per gli altri istituti – a condizione che il programma di emissione venga preventivamente comunicato e valutato da Banca d’Italia, la quale potrebbe inibire o sottoporre a condizioni l’avvio del programma.
In particolare, secondo quanto previsto dalla nuova disposizione, dovranno essere comunicati all’Autorità di Vigilanza: (i) gli obiettivi che la banca vuole perseguire attraverso l’emissione, i rischi alla stessa connessi e l’impatto sugli equilibri economico-patrimoniali della banca; (ii) l’adeguatezza delle policy, dei meccanismi di gestione dei rischi e delle altre procedure organizzative e di controllo per lo svolgimento sicuro del programma; (iii) l’adeguatezza delle competenze del personale responsabile del programma; (iv) il rispetto dei limiti alla cessione degli attivi idonei; (v) il rispetto delle disposizioni riguardanti la composizione del patrimonio separato e il rapporto minimo di collateralizzazione. A seguito della ricezione della comunicazione, Banca d’Italia può avviare d’ufficio un procedimento amministrativo diretto ad accertare la sussistenza dei requisiti. Tale procedimento, che ha una durata massima di 60 giorni, potrebbe concludersi con il divieto di dare attuazione al programma; decorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione da parte dell’emittente senza che l’Autorità di Vigilanza abbia invece avviato alcun procedimento, il programma di emissione può essere sottoposto all’approvazione degli organi competenti e, quindi, una volta convalidato, essere avviato.
Qualora non integri i requisiti individuati nel paragrafo 1.1, l’emittente è tenuto a comunicare a Banca d’Italia anche eventuali progetti di modifica al programma di emissione che impattino sul rispetto dei requisiti previsti per le operazioni e/o sul profilo di rischio dei titoli o sugli equilibri tecnici aziendali; anche in questo caso, la banca può procedere all’emissione solo dopo che siano decorsi 60 giorni dalla comunicazione a Banca d’Italia senza che la stessa abbia avviato un procedimento amministrativo diretto ad accertare se, in relazione alle modifiche prospettate, sussistano i requisiti richieste dalle disposizioni. La banca emittente è inoltre tenuta a notificare a Banca d’Italia, all’inizio del trimestre di ciascun anno solare, l’avvenuta emissione, specificando il valore nominale, la scadenza e le altre caratteristiche finanziarie delle obbligazioni emesse.
In conclusione, si evidenzia che le nuove disposizioni introdotte da Banca d’Italia si inseriscono nell’ambito di un più ampio progetto a livello europeo inteso a rafforzare il mercato dei capitali e ad armonizzare le discipline nazionali relative alle obbligazioni garantite, al fine di favorirne l’uso.
In particolare, il 12 marzo 2018, la Commissione Europea ha adottato un pacchetto di misure – costituito da una proposta di regolamento e da una proposta di direttiva – volto a costituire un quadro comunitario in materia, sul presupposto che ciò consentirebbe di migliorare l’utilizzo delle obbligazioni garantite come fonte di finanziamento stabile ed efficace per gli enti creditizi, offrire agli investitori una gamma più ampia e più sicura di opportunità di investimento e contribuire a preservare la stabilità finanziaria.
Nello specifico, la proposta di regolamento “che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite”, apporta principalmente delle modifiche all’art. 129 del regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali, c.d. CRR), al fine di rafforzare i requisiti richiesti per la concessione di un trattamento patrimoniale preferenziale alle obbligazioni garantite, in conformità di quanto suggerito dall’EBA nell’ambito di una consultazione richiesta dalla Commissione Europea.
La proposta di direttiva “relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE”, invece, propone (per la prima volta) una definizione comune di tali strumenti finanziari [1], ne definisce gli elementi essenziali, stabilisce le norme che consentono l’uso del marchio “obbligazioni garantite europee” e prevede una speciale vigilanza pubblica.
[1] Secondo la definizione contenuta della proposta di direttiva, un’obbligazione garantita è “un titolo di debito emesso da un ente creditizio e garantito da un aggregato di attività di copertura sul quale gli investitori in obbligazioni garantite possono rivalersi direttamente in qualità di creditori privilegiati”.